L'anagrafe degli Italiani residenti all'estero - www.italianiallestero.net

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A.I.R.E.

A seguito della promulgazione della legge n. 470 del 27 ottobre 1988 e del suo regolamento di esecuzione, D.P.R. n. 323 del 6 settembre 1989, negli anni 1990 viene istituita l'A.I.R.E. l'anagrafe degli italiani residenti all'estero.

I comuni italiani sono gli unici competenti alla tenuta regolare dell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero.

Prima di addentrarci sulle modalità di tale iscrizione è bene rappresentare che ciascun comune italiano ha la propria A.I.R.E..

Esiste inoltre l'A.I.R.E. nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno - che raccoglie i dati trasmessi dagli stessi uffici anagrafici comunali.

Quindi il registro dell'A.I.R.E., contiene tutti i dati dei cittadini trasferiti all'estero nonché di quelli nati all'estero.

L'iscrizione all'A.I.R.E. è un obbligo imposto dalla legge istitutiva dell'A.I.R.E. e deve essere effettuata:

  1. per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
  2. se si è cittadini italiani nati all'estero e da sempre residenti al di fuori del territorio nazionale;
  3. se si è cittadini italiani e si intende spostare la propria residenza all'estero per un periodo superiore a 12 mesi.

L'iscrizione all'A.I.R.E. dei cittadini di cui ai precedenti punti 1. e 2., potrà essere effettuata solo dopo la trascrizione, nei registri di Stato Civile, dell'atto di nascita o del decreto di concessione della cittadinanza.

Accertamento questo che spetta solo all'Ufficio consolare di residenza.

Tale trascrizione deve essere effettuata tramite l'Autorità diplomatica consolare, presso i Registri di Stato Civile del comune di nascita o di residenza della madre o del padre o dei rispettivi avi. Quando non è possibile utilizzare i criteri predetti, l'interessato dovrà indicare, su espresso invito dell'Autorità diplomatiche consolare un Comune italiano di sua scelta come previsto dal D.P.R. 396/2000, art. 17.

Non sono tenuti all'iscrizione all'A.I.R.E.:

  • militari dello stato, in servizio all'estero nonché i militari in servizio presso gli uffici della NATO (in quest'ultimo caso è un esenzione estesa in via interpretativa con Circolare MIACEL del 17/12/2001 n. 20);
  • dipendenti civili dello stato in servizio all'estero;
  • cittadini italiani che si recano all'estero per un periodo inferiore a 12 mesi;

L'iscrizione all'A.I.R.E. è un dovere/diritto di tutti i cittadini italiani che risiedono all'estero, nel caso in cui questa non venga effettuata, si rischia la cancellazione d'ufficio dall'anagrafe della popolazione residente (A.P.R.) per irreperibilità, da parte degli uffici comunali preposti in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti del caso all'uopo espletati oltre all'applicazione delle sanzioni previste per inadempienza nei confronti delle norme in materia di Anagrafe della popolazione, prevsite dalla Legge Anagrafica n. 122/1954.

Al fine della propria iscrizione all'A.I.R.E., il cittadino italiano che trasferisce la residenza da un comune italiano all'estero, è tenuto a presentare la dichiarazione di iscrizione all'A.I.R.E. (per fax, di persona o per posta), all'Ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro 90 giorni dall'espatrio.

La legge n. 470/1988 all'art. 6, prevede inoltre una iscrizione d'ufficio da parte degli Uffici Consolari nel caso in cui quest'ultimi abbiano conoscenza — in base ai dati in loro possesso e agli accertamenti del caso espletati — della residenza di fatto di un cittadino italiano nella propria circoscrizione e che non abbia presentato le richieste di iscrizione dovute.

Quando si effettui l'iscrizione all'A.I.R.E., contestualmente si viene cancellati dall'A.P.R. (anagrafe della popolazione residente) a decorrere dalla data di ricezione, da parte dell'Ufficio d'Anagrafe, della dichiarazione resa dal cittadino all'Ufficio Consolare.

Servizio Online di iscrizione all'A.I.R.E.

Il servizio consente di richiedere l’iscrizione all’AIRE (Anagrafe Italiani residenti all’estero) tramite il portale Farnesina servizi telematici per Italiani all'estero, dopo essersi debitamente registrati e aver dichiarato di essere in possesso della cittadinanza italiana (ATTENZIONE: la registrazione a questo portale non equivale all’iscrizione all’AIRE, per la quale si invita a compilare l’apposita sezione "Richiesta iscrizione all AIRE")

Per portare a termine la procedura occorre possedere:

  • una stampante;
  • uno scanner;
  • un documento d’identità in corso di validità, oltre a quello degli eventuali familiari conviventi;
  • la documentazione comprovante la residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità locale, bollette di utenze residenziali, ecc.);

Attenzione, si consiglia di visitare il sito web della Sede Consolare per verificare quale documentazione è utile inviare ai fini del buon esito della pratica di iscrizione Aire.

Al termine della procedura online, il modulo precompilato di iscrizione AIRE in formato PDF andrà sottoscritto secondo una delle seguenti modalità alternative:

  • Sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata.
  • Sottoscrivere digitalmente il file PDF che contiene il modulo AIRE precompilato ed inviarlo al Consolato mediante il portale Secoli.
  • Sottoscrizione del modulo AIRE stampato.

Dopo aver seguito la compilazione guidata, si dovrà procedere alla stampa completa ed alla firma autografa del modulo AIRE. Il modulo firmato andrà poi scansionato e caricato sul portale, secondo le modalità indicate, insieme al resto della documentazione richiesta (documento d'identità e documentazione comprovante la residenza). I documenti così trasmessi verranno inviati direttamente all'ufficio consolare. Per gli accertamenti che si rendano necessari l'ufficio consolare si riserva di richiedere anche la trasmissione del modulo AIRE in originale (visitare il sito istituzionale della propria Sede Consolare per informazioni).
Per ulteriori informazioni sulla firma digitale si può fare riferimento al sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale.

NB. Il servizio permette di presentare una richiesta che non s’intende automaticamente accettata: verrà comunicato in tempo reale lo stato di avanzamento della richiesta e sarà segnalato il suo completamento mediante un avviso sulla home page di questo sito. Per una descrizione sugli stati della pratica fare riferimento all’apposita sezione "Domande frequenti".

alla data del 29 marzo 2018, il suindicato servizio è possibile solo per i connazionali residenti nelle circoscrizioni consolari a fianco indicate.

Dichiarazione di espatrio al Comune di residenza

Può capitare che il cittadino, prima di espatriare, dichiari l'intenzione di trasferire la propria residenza all'ufficio del comune di sua ultima residenza.

In tal caso la data di iscrizione coincide con quella della predetta dichiarazione a condizione che lo stesso appena giunto all'estero, si rechi entro 90 giorni presso l'Ufficio Consolare per rendere dichiarazione di iscrizione all'A.I.R.E. e che questa, comunque pervenga al Comune entro un anno dall'espatrio.

Presso tutti i siti web istituzionali degli Uffici Consolari sono presenti le indicazioni per effettuare l'iscrizione all'A.I.R.E., unitamente alla relativa documentazione da sottoscrivere e certificazione da portare.

Normalmente occorrono:

  • fotocopia di un documento di riconoscimento (carta d'identità o documento equipollente);
  • documento che giustifica l'effettiva residenza nella Circoscrizione Consolare o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
  • apposito modulo, debitamente compilato.

Trasferimento da A.I.R.E ad altra A.I.R.E.

La legge n. 470/1988, all'art. 2 comma 1, lettera b) prevede che il cittadino iscritto all'A.I.R.E. in un comune, possa trasferirsi all'A.I.R.E. di un altro comune.

Il trasferimento può avvenire solo a domanda e a condizione che nel nuovo comune ove si richiede l'iscrizione, vi siano già iscritti all’A.I.R.E. membri del nucleo familiare o questi ultimi risultino presenti tra la popolazione residente.

Un altra possibilità di trasferimento è previsto dalla legge n. 15/1992 art. 6, tale norma prevede che gli italiani residenti all'estero possano, inoltrare al sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autorità Consolare, richiesta di iscrizione all'A.I.R.E. e nelle liste elettorali del medesimo comune.

La decorrenza giuridica del trasferimento da A.I.R.E. ad altra A.I.R.E. segue le medesime norme della richiesta di trasferimento della residenza all'estero.

A questo punto è fondamentale specificare cosa la legge intende per nucleo familiare.

Al riguardo la circolare del Ministero dell'Interno MIACEL n. 5/1993 prevede testualmente "Il nucleo familiare è composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, ai sensi del D.P.R. 26/04/1957 n. 818 art. 38, di età inferiore ai 18 anni compiuti o, senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti".

Rientro in Italia del cittadino iscritto all'A.I.R.E.

Il cittadino italiano, regolarmente iscritto all'A.I.R.E. che dall'estero intende trasferirsi in Italia, deve presentarsi all'ufficio anagrafe del comune dove intende risiedere, e dichiarare l'indirizzo presso cui intende assumere la residenza.

Esperite le formalità di rito, il cittadino verrà cancellato dal registro A.I.R.E. e iscritto nell'A.P.R. (anagrafe della popolazione residente) a decorrere dal giorno in cui la persona ha presentato dichiarazione di rimpatrio.

Si precisa che attualmente, presso l'ufficio anagrafico del comune che si intende risiedere, se non si è proprietari di immobile, al fine di avere la residenza bisogna presentare copia del contratto di affitto, anche a uso gratuito.



    • Legge 27 ottobre 1988, n. 470 - Anagrafe e censimento degli italiani all’estero;
    • D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 - Regolamento per l’esecuzione della legge n. 470/1988;
    • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 – Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente;
    • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 - Regolamento anagrafico della popolazione residente:
    • Circolare MIACEL n. 20 del 17 dicembre 2001- Posizione anagrafica dei militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO;
    • Legge 27 maggio 2002, n. 104 - Modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470;
    • Circolare del Ministero dell' Interno n. 2/2004: cancellazione dall'A.I.R.E.. per irreperibilità;
    • Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 - Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.


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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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