Le adozioni internazionali - www.italianiallestero.net

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ADOZIONI INTERNAZIONALI

L'Ufficio consolare ha il compito di facilitare l'esito positivo della procedura di adozione, richiesta da una coppia di coniugi italiani, residenti in Italia che decide di adottare un bambino di altra nazionalità.

Tale procedura viene esplicata attraverso il controllo e la legalizzazione della documentazione, l'assistenza e ove necessario, l'agevolazione di contatti con le autorità locali del paese dell'adottante.

É insito che sia la procedura di adozione da parte di cittadini italiani residenti in Italia che all'estero è soggetta alla normativa italiana o alla normativa dello stato estero, a seconda che ricorrano o meno determinate condizioni.

Per sapere quale normativa deve essere applicata (quella dello stato di residenza o quella italiana), bisogna fare le seguenti distinzioni:

1. coppia italiana residente all'estero da meno di 2 anni;
2. coppia italiana residente all'estero da oltre 2 anni;
3. coppia mista (italiano-straniero) residente all'estero.

Adozioni coppia italiana residente all'estero da meno di 2 anni

In base a quanto stabilito dall' articolo 29 bis, comma 2, della legge n. 184/1983 si applica la normativa italiana. Gli adottanti, pertanto, devono rivolgersi al Tribunale per i minorenni italiano del luogo di ultima residenza in Italia o, in mancanza, al Tribunale per i minorenni di Roma, presentando la dichiarazione di disponibilità all'adozione e chiedendo di essere dichiarati idonei all’adozione.

La procedura sarà, quindi, quella ordinaria, disciplinata della legge n. 184/1983 agli articoli 29 e seguenti.

L'articolo 6 della legge n. 184/1983, sancisce che i requisiti per l'adozione internazionale sono i medesimi previsti per l'adozione nazionale di cui i richiedenti devono essere:

  • uniti in matrimonio da almeno 3 anni, considerato anche il periodo di convivenza prematrimoniale;
  • non deve sussistere separazione personale neppure di fatto;
  • devono essere idonei ad educare, istruire ed in grado di mantenere i minori che intendano adottare;
  • minima differenza tra adottante e adottato è di 18 anni;
  • massima differenza tra adottanti ed adottato è di 45 anni per uno dei coniugi, di anni 55 per l'altro. Tale limite può essere derogato se i coniugi adottano due o più fratelli, ed ancora se hanno un figlio minorenne naturale o adottivo.

Avendo i requisiti di cui sopra, gli aspiranti genitori adottivi devono presentare una dichiarazione di disponibilità al Tribunale per i minorenni competente per territorio e chiedere che lo stesso dichiari la loro idoneità all'adozione.

Quindi la dichiarazione va presentata al Tribunale:

  • per i minorenni competente per territorio - se risiedono in Italia;
  • competente per il distretto in cui hanno la residenza; - se risiedono all'estero;
  • competente per il distretto di ultima residenza in Italia;
  • per i minorenni di Roma, in mancanza.

Il Tribunale per i minorenni accerta, anche tramite i servizi sociali, l'idoneità dei richiedenti ed emette appunto un "decreto di idoneità".

Ottenuto il decreto di idoneità, gli aspiranti genitori adottivi, devono conferire incarico (entro 1 anno dalla comunicazione del decreto di idoneità) ad un ente autorizzato dalla Commissione per le adozioni internazionali affinché proceda agli adempimenti necessari per l'adozione.

L'ente autorizzato organizza, tra l'altro, gli incontri tra la coppia ed il bambino.

Se gli incontri si concludono con un parere positivo anche da parte delle autorità del paese straniero, l'ente trasmette gli atti e le relazioni sull'abbinamento adottando-adottanti alla Commissione per le adozioni internazionali in Italia, attestando la sussistenza dei requisiti previsti dalla Convenzione de L'Aja all'articolo 4.

Una volta ricevuta dall'ente autorizzato la documentazione sull'incontro avvenuto all'estero e sul consenso a questo prestato dai coniugi, la Commissione per le adozioni internazionali autorizza l'ingresso e la permanenza del minore adottato in Italia

A seguito dell'autorizzazione all'ingresso da parte della Commissione per le adozioni internazionali, il bambino entra in Italia con visto di ingresso a scopo di adozione ove trascorrerà insieme alla coppia 1 anno in regime di "affidamento preadottivo".

Al termine il Tribunale per i minorenni pronuncia l'adozione e ordina la trascrizione del provvedimento nei registri dello stato civile.

Competente a questa trascrizione è il Tribunale per i minorenni del luogo di residenza dei genitori nel momento del loro ingresso in Italia con il minore (anche se diverso da quello che ha pronunciato prima il decreto di idoneità).

Finalmente con tale trascrizione il minore diventa definitivamente un cittadino italiano.

Adozioni coppia Italiana residente all'estero da oltre 2 anni

La legge n. 184/1983 all'art. 36 prevede una deroga al principio secondo cui si dovrebbe applicare il diritto nazionale degli adottanti.

In tale ipotesi, i coniugi adottanti possono scegliere se seguire la procedura stabilita dalla normativa italiana (sopra indicata), oppure la normativa del Paese in cui risiedono.

Se scelgono quest'ultima soluzione, il provvedimento di adozione pronunciato dallo Stato estero non sarà automaticamente efficace in Italia, ma dovrà essere riconosciuto dal Tribunale per i minorenni italiano, su istanza degli adottanti.

In questo caso è importante dimostrare di essere stati residenti all'estero per gli anni previsti e questo si può dimostrare alternativamente dal certificato di iscrizione all'A.I.R.E. e in mancanza di iscrizione all'A.I.R.E., da ogni altra documentazione che possa dimostrare il domicilio effettivo all'estero (contratto di lavoro all'estero, atto di proprietà o locazione della casa di abitazione all'estero, bollette relative alle utenze e quant'altro possa dimostrare l'effettività della residenza all'estero).

Pertanto, i cittadini italiani possono avvalersi della procedura prevista dall'articolo 36, comma 4, anche se non sono iscritti all'A.I.R.E., in quanto la norma in questione, richiede non l'iscrizione all'A.I.R.E. quanto la residenza effettiva nel Paese dell'adottante.

Il provvedimento di adozione, pronunciato dall'Autorità estera però non è sufficiente per rilasciare il visto d'ingresso dell'adottato in Italia e per far acquistare al minore la cittadinanza italiana (il Consolato italiano, non può in merito rilasciare al minore il visto di ingresso salvo che per motivi familiari, cure mediche, turismo o studio).

Per l'ingresso in Italia e l'acquisto della cittadinanza italiana il provvedimento straniero deve essere riconosciuto in Italia.

I coniugi adottanti devono rivolgere una istanza al Tribunale per i minorenni competente, corredata dei documenti comprovanti la residenza all'estero da almeno 2 anni, secondo i criteri sopra riportati.

Inoltre devono allegare in autentico (tradotti e legalizzati o apostillati presso l'autorità consolare italiana) copia del provvedimento straniero di adozione e copia dell'atto di nascita dell'adottato rilasciato successivamente all'adozione.

Successivamente, il Tribunale per i minorenni, dopo le verifiche del caso controlla che il provvedimento straniero sia conforme ai principi della Convenzione dell'Aja del 29 maggio 1993, e se è conforme, riconosce il provvedimento straniero ad ogni effetto in Italia e ne ordina la trascrizione nei registri dello stato civile.

Il cittadino straniero adottato acquisisce la cittadinanza italiana e allo stesso può essere rilasciato il passaporto che gli consente di entrare in Italia.

Adozioni coppia mista italiano e straniero residente all'estero.

In questo caso, si deve fare riferimento all'articolo 38 della legge n. 218/1995, secondo cui, in mancanza di un diritto nazionale comune agli adottanti, si applica il diritto:

  • dello stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti o  in alternativa, il diritto dello stato nel quale la loro vita matrimoniale è prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione;
  • italiano quando è richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio legittimo.

Si precisa che, nei casi in cui la coppia mista risieda all'estero da oltre 2 anni, sarà possibile chiedere il riconoscimento in Italia del provvedimento di adozione straniero, secondo la procedura semplificata di cui all'articolo 36, comma 4, legge n. 184/1983.
    • Legge 4 maggio 1983, n. 184. Diritto del minore ad una famiglia;
    • Legge 31 dicembre 1998 n. 476 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla Legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri;
    • D.P.R. 1 dicembre 1999 n. 492. Regolamento recante norme per la costituzione, l’organizzazione ed il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali";
    • Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 – Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari;



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Responsabile Cav. Luigi Albano

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