L'Apolidia - www.italianiallestero.net

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APOLIDIA

L'apolide è la condizione di una persona che nessuno Stato considera come suo cittadino e al quale, di conseguenza, non viene riconosciuto alcun diritto e alcun dovere.

Una persona apolide, incontra giornalmente difficoltà ad accedere a tutti i servizi erogati dallo Stato, quali assistenza sociale, assistenza sanitaria e non avendo libertà di movimento nessuno lo potrà assumere a lavorare e quindi per sopravvivere non potrà che essere vittima del lavoro nero, non può sposarsi, è relegato in un luogo senza alcuna certezza, in perenne irregolarità di soggiorno e, di conseguenza, soggetto sia a ordini di espulsione, sia a detenzioni amministrative.

Non è certamente una bella condizione tant'è che nel diritto romano l'essere ridotti all'apolidia era una sanzione.

"Aquae et igni interdictio", (interdizione dall'uso dell'acqua e del fuoco), era prevista dalla legge delle XII tavole "Lex XII Tabulàrum", come conseguenza di delitti particolarmente gravi, e consisteva nell’allontanamento forzato e definitivo dal territorio romano.

Nel caso in cui, l'allontanato fosse rientrato nei confini Romani, non solo non riacquistava la soggettività giuridica, ma qualsiasi cittadino romano era autorizzato impunemente ad aggredirlo.

La condizione di apolidia non dipende dalla volontà dell'individuo e può essere determinata per varie circostanze quali a titolo di esempio:

Conflitti nelle legislazioni tra Stati;

  • se si è profughi a seguito di occupazioni militari e o guerre;
  • in base a discriminazioni quanto si fa parte di un gruppo sociale a cui si nega la cittadinanza;
  • per motivi burocratici, se lo Stato cui si era cittadini si è separato e ha dato vita a nuove entità nazionali (ex Iugoslavia, ex URSS);
  • perdita di privilegi acquisiti in precedenza (per esempio la cittadinanza acquisita per matrimonio);
  • rinuncia volontaria alla cittadinanza;
  • perdita di una pregressa cittadinanza e la mancanza di una contestuale acquisizione di una nuova.


Apolidia la legge italiana e la tutela

L’Italia ha istituito una procedura (disciplinata dal D.P.R. n. 572/93 art. 17 “Regolamento di esecuzione della legge n. 91/1992”) per il riconoscimento dello status di apolidia esperibile in via amministrativa o giudiziaria al fine di garantire il godimento dei diritti elencati dalla Convenzione di cui sono titolari le persone apolidi.

In Italia chi nasce segue per discendenza la cittadinanza dei propri genitori.

Allo stesso tempo non é possibile nascere apolidi, e al momento della nascita se non é possibile attribuire una cittadinanza per discendenza al neonato, viene attribuita la cittadinanza italiana.

La certificazione di apolidia viene rilasciata dal Ministero dell’Interno, mediante una procedura amministrativa la cui richiesta va fatta dall'interessato tramite le Questure competenti per territorio.

La documentazione da allegare per la presentazione dell’istanza è composta da:

• documento idoneo a documentare lo stato di apolide;
• atto di nascita;
• documentazione relativa alla residenza in Italia.

A seguito a diniego da parte del Ministero dell’Interno, è possibile instaurare un contenzioso giudiziario per l’accertamento dello status di apolide rivolgendosi al Tribunale civile ordinario del luogo dove si ha la residenza.

Il riconoscimento dello status di apolide comporta particolari diritti e obblighi per:

  • l’apolide che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio della Repubblica, ha diritto di richiedere la cittadinanza;
  • l’apolide che risiede legalmente nel territorio della Repubblica, è soggetto agli obblighi del servizio militare e all'esercizio dei diritti civili;
  • l’espulsione di un apolide è consentita soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico.
  • all’apolide riconosciuto in Italia come tale, viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari che lo abilita allo svolgimento dell’attività lavorativa, sia subordinata che autonoma.

La condizione di apolidia cessa quando l'individuo diventa cittadino di una nazione.


    • Convenzione dell'Aia del 1930;
    • Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo 1948;
    • Convenzione sui rifugiati del 1951;
    • Convenzione sullo statuto delle persone apolidi del 1954;
    • Convenzione sulla nazionalità delle donne sposate del 1957;
    • Convenzione sulla riduzione dell’apolidia del 1961;
    • Convenzione sulla riduzione dei casi di cittadinanza plurima e sugli obblighi militari in caso di cittadinanza plurima adottata a livello Europeo nell'anno 1963;
    • Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale del 1965;
    • Convenzione americana sui Diritti dell'Uomo del 1969;
    • Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne del 1979;
    • Convenzione sui diritti dell'infanzia del 1989;
    • Convenzione europea sulla nazionalità del 1997;
    • Carta africana sui diritti e il benessere del minore del 1999;
    • Convenzione sulla prevenzione dei casi di apolidia adottata dal Consiglio Europeo il 15 marzo 2006.



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Responsabile Cav. Luigi Albano

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