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APOSTILLE

La procedura di legalizzazione può essere omessa per i cittadini provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aia del 5 ottobre 1961 relativa all’abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri

Nel corso degli anni, la predetta convenzione è stata ratificata e resa esecutiva da molti Stati.

La stessa prevede che non sia necessario procedere alla legalizzazione dei certificati presso le autorità consolari, potendo la legalizzazione essere sostituita dalla cosiddetta apostille (in italiano postilla).

Si tratta di una specifica annotazione che deve essere apposta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato, da parte di una autorità nazionale identificata dalla legge di ratifica del Trattato stesso (che in sostanza si sostituisce all’autorità consolare straniera nella verifica del documento).

L’apostille sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata, quindi una persona proveniente da un Paese che ha aderito a questa Convenzione non ha bisogno di recarsi presso il consolato italiano e chiedere la legalizzazione, ma può recarsi presso l’autorità interna di quello Stato, indicata per ciascun Paese nell’atto di adesione alla Convenzione stessa (normalmente si tratta del Ministero degli esteri) per ottenere l'applicazione della cosiddetta apostille sulla documentazione

Così perfezionato, il documento viene riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato il Trattato e quindi in base alla legge italiana quel documento deve essere ritenuto valido.

I documenti per i quali si può superare l’esigenza di legalizzazione, mediante questa procedura è ampia ed economica, si evidenzia che si tratta di documenti che normalmente riguardano i rapporti di parentela, legami familiari, ovvero tutte quelle situazioni che in buona sostanza interessano la quasi totalità degli immigrati.

Si riportano di seguito i Paesi che hanno ratificato il Trattato: Argentina; Armenia; Australia; Antigua; Bahamas; Barbados; Bielorussia; Bosnia Erzegovina; Botswana; Belize; Brunei; Croazia; Cipro Repubblica Ceca; El Salvador; Federazione Russa; Figi; Giappone; Israele; Jugoslavia; Lesotho; Lettonia; Liberia; Lituania; Malati; Malta; Mauritius; Macedonia; Messico; Niue; Panama; Romania; San Christopher e Nevis; San Marino; Seychelles; Svizzera Stati Uniti d’America; Swaziland; Suriname; Sud Africa; Slovenia;Tonga; Turchia Ungheria; Ucraina e Venezuela.

Comunque l’elenco aggiornato dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione de L’Aja e delle autorità competenti all’apposizione dell’apostille per ciascuno degli Stati è disponibile sul sito web della Conferenza de L’Aja di diritto internazionale privato:http://www.hcch.net.

    • Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'istituzione dell'apostille.





Notiziario non periodico di informazione online
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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