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APRIRE UN ATTIVITA' ALL'ESTERO

La burocrazia italiana ha un sistema fiscale tra i più complicati al mondo e sono sempre numerose le richieste che giungono a questa redazione di consulenze fiscali personalizzate che hanno come principale domanda:  io cittadino italiano (compreso lo straniero che abbia acquisita la cittadinanza italiana) posso aprire una società/attività commerciale/ecc.. all’estero?.

Il più grosso e insensato errore, che fanno quasi tutti gli italiani quando decidono di aprire una società all’estero è quello di essere titolari/soci/ amministratori della struttura estera non sapendo che per il fisco italiano:”una società intestata ed amministrata da persone italiane con residenza fiscale in Italia per la legge non è più una società estera al 100%”.

Poco importa se la società ha realmente la sede all’estero, con tanto di uffici e personale dipendente, nonché se si pagano le tasse nel paese ove ha sede la predetta società, perché per il fisco italiano questa rimane sempre una società che appartiene, a tutti gli effetti, ad un soggetto italiano ed è quindi un illecito previsto e punito (anche con conseguenze penali) se non si dichiarano all’Agenzia delle Entrate i relativi introiti.

In semplici parole essere titolare di una società all’estero non è di per se vietato poiché non esiste alcuna legge che lo vieta, a patto di non utilizzare la società in argomento per pagare meno o del tutto le tasse in Italia.

L’Agenzia delle Entrate del fisco Italiano mai come in questo periodo dispone di molteplici strumenti di controllo, ricordiamo che l’anno 2017 è stato un anno fondamentale per la fiscalità internazionale poiché è da questo periodo d’imposta che decorre la raccolta dei dati dei contribuenti esteri prevista dal cosiddetto Common Reporting Standard (Crs), consistente nello scambio automatico di informazioni fiscali tra amministrazioni finanziarie di oltre 100 Stati aderenti all’Ocse (compresi gli Usa che adottano un modello simile, il cosiddetto Fatca, Foreign account tax compliance act), che aggiunti a tutti i trattati sottoscritti dal Governo Italiano, hanno oramai decretato la morte del segreto bancario internazionale.

Infatti le informazioni raccolte (persone fisiche/giuridiche) che con cadenza annuale vengono inoltrate all’amministrazione finanziaria dello Stato di appartenenza, corrispondono al: numero di conto, codice fiscale (cosiddetto Tin, Tax identification number), nome, cognome, indirizzo e data di nascita dei contribuenti residenti all’estero detentori un conto in un Paese diverso dallo Stato di residenza, tutti i tipi di redditi da capitale, i redditi da attività finanziarie nonché il saldo del conto.

Ma comunque, pur in considerazione di quanto appena esposto, come redazione registriamo il grave problema di imprenditori nonché semplici cittadini  titolari di attività all’estero che sono convinti che non saranno controllati  - confidando sia sul ritardo con il quale si muove l’Agenzia delle Entrate Italiana che con la presunta assenza di controlli, - sconoscendo però che il fisco Italiano ha 10 anni di tempo per richiedere il dovuto non versato (maggiorato di sanzioni ecc..).

I termini di prescrizione

  • IVA, imposte sui redditi, IRAP, registro, successioni: 10 anni
  • Sanzioni tributarie: 5 anni
  • Contributi previdenziali e assistenziali e relative sanzioni: 5 anni
  • Diritti camerali: 10 anni
  • Interessi fiscali: la maggior parte della giurisprudenza ritiene che la prescrizione sia di 5 anni;
  • Tributi locali (Imu, Tasi, Tari): 5 anni
  • Contributi consortili: 5 anni
  • Bollo auto: 3 anni


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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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