ASSISTENZA SANITARIA EXTRA U.E.
Tutti i cittadini Italiani che trasferiscono la propria residenza dall’Italia verso un altro Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l'Italia, perdono il diritto all’assistenza sanitaria sia in Italia che all'estero e ciò avviene automaticamente all’atto della cancellazione presso l’anagrafe comunale e della iscrizione all'A.I.R.E..
Ci sono comunque delle categorie alle quali il Ministero della Salute - Direzione Generale della Programmazione Sanitaria - rimborsa le spese sanitarie sostenute all'estero dai lavoratori e dai titolari di borse di studio negli stati con i quali non sono in vigore accordi bilaterali in materia sanitaria:
- personale militare italiano in servizio all'estero;
- dipendenti dello stato;
- personale degli enti pubblici che presti la propria opera lavorativa presso delegazioni o uffici degli enti stessi all'estero;
- personale docente o non docente, di ruolo e non di ruolo presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero;
- impiegati a contratto con rapporto di lavoro regolato da legge italiana;
- familiari che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi;
- lavoratori di diritto italiano occupati temporaneamente all'estero alle dipendenze o in rapporto di compartecipazione o di associazione con imprese o datori di lavoro;
- religiosi e religiose del clero che svolgono attività lavorativa presso terzi che ricevono una remunerazione equiparata al reddito da lavoro dipendente, ai sensi della legge n. 222/85 e del D.P.R. 17.2.87, n. 33;
- lavoratori collaboratori familiari al servizio personale di agenti o funzionari delle rappresentanze diplomatiche e consolari, con contratto di diritto italiano;
- titolari di borse di studio presso Università o Fondazioni estere legalmente riconosciute;
- lavoratori Autonomi, ivi compresi i liberi professionisti che svolgono all'estero un'attività lavorativa per periodi di tempo limitato, realizzando opere o prestando servizi per conto di un committente all'estero, assoggettati al regime previdenziale e fiscale italiano;
- cittadini temporaneamente all'estero, titolari di pensione corrisposta dallo stato o da istituti previdenziali italiani, che documentino attività lavorativa all'estero per conto dello Stato italiano;
- invalidi di guerra o per causa di servizio residenti all'estero;
- familiari che seguano il lavoratore all'estero o lo raggiungano anche per brevi periodi;
Documentazione da presentare per le spese sostenute direttamente dall'assistito:
- domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (lavoratore) redatta dall'assistito nei termini di decadenza (3 mesi dall'ultima spesa per ogni evento sanitario);
- attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 o autocertificazione;
- parere di congruità delle spese rilasciato dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiana all'estero;
- certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
- dichiarazione in caso di ricovero ospedaliero da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
- documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
- traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;
- iscrizione alla Camera di Commercio o al Registro delle Imprese per il lavoratore privato alle dipendenze di una Impresa, o per il lavoratore autonomo;
- iscrizione agli albi professionali per i liberi professionisti.
Documentazione da presentare per le spese sostenute dall'Impresa a favore del lavoratore (settore privato):
- domanda di rimborso ASE-RSANC-RPL (datore) redatta dall'impresa nei termini di decadenza (3 mesi dall'ultima spesa per ogni evento sanitario);
- attestato ex art. 15 del D.P.R. 618/80 o autocertificazione del lavoratore;
- parere di congruità delle spese rilasciato dal capo della rappresentanza diplomatica o dell'Ufficio consolare italiano all'estero;
- certificato medico con diagnosi e/o relazione sanitaria;
- dichiarazione in caso di ricovero ospedaliero da parte della struttura sanitaria del costo della degenza ordinaria in vigore nella struttura medesima;
- documentazione di spesa in originale, regolarmente quietanzata, rilasciata in conformità con le norme fiscali vigenti nel Paese (fatture, quietanze o ricevute di pagamento) dalla quale risulti la distinta dei singoli costi delle prestazioni;
- traduzione in lingua italiana della documentazione qualora quest'ultima sia in lingua diversa da inglese e francese;
- liberatoria del dipendente in cui sia dichiarato che l'impresa ha sostenuto le spese;
- iscrizione alla Camera di Commercio o Registro delle Imprese.
- D.P.R. 31 luglio 1980 n. 618;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 1000-1253 del 11 luglio 1981;
- Legge 7 agosto 1982, n. 526 Art. 7;
- Circolare del Ministero della Sanità n. 1000 - 116 del 11 maggio 1984;
- Legge n. 398/1987;
- Decreto legislativo 103/2000;
- Legge 27 dicembre 2013. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge di Stabilità 2014).