La notifica è irregolare o, nei casi più gravi è ritenuta nulla, quando non è stata effettuata secondo la normativa vigente.
La disciplina delle notifiche da effettuare all'estero è molto eterogenea e le procedure previste sono il risultato della sovrapposizione di norme contenute in fonti di rango diverse.
In caso di notifica a destinatari che abbiano la cittadinanza italiana e risiedono all'estero è ammessa la procedura per via consolare ai sensi degli articoli 37 e 77 del D.L.vo n. 71 del 3 febbraio 2011.
Infatti ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 71/2011 l’Ufficio consolare provvede alla notifica degli atti ad esso rimessi, in conformità alle disposizioni di cooperazione giudiziaria dell’UE, alle convenzioni internazionali in materia e alle leggi dello stato di residenza.
Essendo tale forma di notificazione consentita soltanto se il destinatario è un cittadino italiano, non è necessaria alcuna traduzione.
Comunque vista la complessità e la specificità dell'argomento, per una esaustiva conoscenza delle procedure vigenti in materia di notifiche, si consiglia di consultare i siti ufficiali degli organi competenti e preposti alla trattazione in argomento.