La carta d'identità cartacea e elettronica - www.italianiallestero.net

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LA CARTA D'IDENTITA'

I cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. del Ministero dell'Interno, possono richiedere all’Ufficio consolare competente per territorio il rilascio della carta d'identità .

Le uniche Rappresentanze consolari attualmente abilitate sono solo gli Uffici consolari italiani presenti presso i Paesi dell’Unione Europea e quelli in Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede Città del Vaticano.

Questi solo per ora possono rilasciare la carta d'identità cartacea in quanto la carta d’identità elettronica non può essere rilasciata all’estero.

Il rilascio della carta d'identità cartacea è sempre subordinato al nulla osta da parte del comune italiano di iscrizione A.I.R.E.. e quindi non è a vista ma bisogna attendere qualche giorno.

Il cittadino residente all'estero può comunque richiedere in Italia il rilascio della carta d’identità cartacea il proprio comune di iscrizione A.I.R.E., si evidenzia che attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE) in quanto il rilascio del documento è subordinato all'allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA).

Il Decreto-legge n. 70/2011 (convertito in legge n. 106/2011), ha eliminato il limite minimo di 15 anni di età per il rilascio della carta di identità e, a partire dal mese di maggio del 2011, essa può essere richiesta fin dalla nascita.

La validità della carta d’identità varia a seconda all'età del titolare ed è di:
• 10 anni per i maggiorenni;
• 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
• 3 anni per i minori di età inferiore ai 3 anni.

Il Decreto-legge del 25 giugno 2008, n.112 (convertito in legge n. 133/2008) ha esteso la validità decennale anche alle carte d'identità in corso di validità e tali carte possono, quindi essere prorogate per ulteriori 5 anni.

In questi casi, molti cittadini italiani hanno lamentato molteplici disagi determinati dal mancato riconoscimento da parte di alcuni Paesi delle carte di identità valide per l’espatrio prorogate (cartacee rinnovate con il timbro o carte elettroniche rinnovate con un certificato), per far fronte a queste lamentele il Ministero dell'Interno ha emanato la Circolare n. 23 del 28.7.2010, con la quale ha comunicato che i possessori di carte di identità rinnovate o da rinnovare possono comunque richiederne la sostituzione con nuove carte d'identità, la cui validità (decennale) decorrerà dalla data di rilascio del nuovo documento.

A partire dal 24 gennaio 2012, data di entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore ai 14 anni può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci.

Ove la carta di identità riporti il nome dei genitori o di chi ne fa le veci, non è necessario munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore.

Come per i passaporti si segnala che, in caso, di smarrimento o furto della propria carta d'identità è importante presentare la relativa denuncia alla locale competente autorità di polizia in quanto quest'ultima in caso di rinvenimento del predetto documento lo restituiscono all’Ufficio consolare competente.

Si evidenzia che qualora i documenti rubati o smarriti non vengano reclamati dai legittimi proprietari, trascorso il periodo massimo di 1 anno di giacenza presso l’Ufficio consolare (a decorrere dalla data in cui le Autorità locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti rinvenuti) si procede alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.
  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) - art. 1, comma 1319;
  • Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773."Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" e relativo regolamento d'esecuzione Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635;
  • Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d’Europa (Parigi, 13 dicembre 1957;)
  • Legge 21 Novembre 1967 n. 1185. Norme sui passaporti;
  • D.P.R. 6 agosto 1974 n. 649. Disciplina dell'uso della carta d'identità e degli altri documenti equipollenti al passaporto ai fini dell'espatrio;
  • Decreto-legge del 25 giugno 2008, n.112 (convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Art. 31;
  • Decreto Legislativo 13 maggio 2011 n. 70 (art. 10, comma 5);
  • Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 – Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari.
  • Decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 – Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/06/19/15G00093/sg).
  • Decreto del Ministero dell’Interno 23 dicembre 2015 – Modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica (link: https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15A09809/sg)
  • Per la consultazione della normativa italiana vigente si consiglia di visitare il sito www.normattiva.it.


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Responsabile Cav. Luigi Albano

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