La cittadinanza italiana - www.italianiallestero.net

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CITTADINANZA ITALIANA

In Italia il concetto di cittadinanza è attualmente disciplinato dalla legge n. 91/1992 che, a differenza della legge precedente, rivaluta il peso della volontà del singolo nell’acquisto e nella perdita della cittadinanza e riconosce il diritto alla contemporanea titolarità di più cittadinanze, fatte salve le diverse disposizioni previste da accordi internazionali.

La cittadinanza italiana si acquisisce "iure sanguinis", cioè se si nasce o si è adottati da cittadini italiani. Sussiste però una possibilità di acquisizione "iure soli", qualora si nasca sul territorio italiano da genitori apolidi o se i genitori siano ignoti o non possano trasmettere la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato di provenienza.

La cittadinanza può essere richiesta anche dagli stranieri che risiedono in Italia. Infatti l’art. 9 della legge n. 91/1992 prevede l’istituto della concessione della cittadinanza italiana mediante Decreto del Presidente della Repubblica.

In via ordinaria viene richiesta una residenza legale sul territorio dello Stato di almeno 10 anni per gli stranieri non comunitari (art. 9, lett. f), ma sono previsti casi per i quali il periodo di residenza occorrente è inferiore:

  • 3 anni di residenza legale: per lo straniero di cui il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati italiani per nascita o per lo straniero nato in Italia e ivi residente;
  • 4 anni per il cittadino di uno stato aderente alle Comunità Europee (oggi Unione Europea);
  • 5 anni di residenza legale successivi all’adozione per lo straniero maggiorenne; successivi al riconoscimento dello status per l’apolide o il rifugiato politico.

Non è previsto il requisito della residenza per lo straniero che ha prestato servizio all’estero per lo Stato Italiano per almeno 5 anni (art. 9 lettera c).

Un approfondimento merita la cittadinanza acquisita per matrimonio, essendo quella più comune.

Quest'ultima risulta essere disciplinata dagli artt. 5 e seguenti della legge n. 91/1992, i quali sanciscono che il coniuge straniero può acquisire la cittadinanza italiana (su domanda) in presenza dei sottonotati requisiti:

  • 2 anni di residenza legale dopo il matrimonio in Italia;
  • 3 anni dopo il matrimonio all’estero.

Tali termini sono ridotti della metà in presenza di:

  • figli nati o adottati dai coniugi;
  • validità del matrimonio e permanenza del vincolo coniugale fino all’adozione del decreto;
  • assenza di sentenze di condanna per reati per i quali sia prevista una pena non inferiore nel massimo a 3 anni di reclusione o di sentenze di condanna da parte di un’Autorità giudiziaria straniera ad una pena superiore ad 1 anno per reati non politici;
  • assenza di condanne per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III del codice penale (delitti contro la personalità dello Stato);
  • assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.

Dal 19 maggio 2015, sul sito del Ministero dell'Interno (http://www.interno.gov.it) è stato dato avvio alla nuova modalità informatica che prevede, previa registrazione al sistema, l’invio online dell’istanza di richiesta di cittadinanza messa a punto dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.

Il richiedente, compilata la domanda e utilizzando le credenziali d’accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato (https://cittadinanza.dlci.interno.it) la potrà trasmetterà in formato elettronico, unitamente a:

  • un documento di riconoscimento;
  • atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale);
  • copia della ricevuta di pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.

Per chi avesse già inoltrato la domanda, e volesse verificare lo stato della stessa, lo può fare sempre online, (previa registrazione al servizio).

Dopo aver cliccato sul link di accesso ‘Consulta la tua pratica’, occorre compilare con i propri dati personali il modulo messo a disposizione dal sistema informatizzato.

Completando la fase di registrazione, il richiedente deve associare alla propria utenza il codice assegnato alla domanda di cittadinanza - K10 e K10C - (fonte sito istituzionale Ministero dell'Interno).

Dal 18 giugno 2015, solo tramite tale procedura si può presentazione la domanda di richiesta di cittadinanza.

Concessione della cittadinanza per Meriti Speciali

La cittadinanza può essere concessa anche per meriti speciali allo straniero che abbia reso eminenti servizi all’Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello Stato.

Tale concessione è prevista dal secondo comma dell’art. 9 della legge n. 91/1992 che dispone la concessione con Decreto del Presidente della Repubblica sentito il Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri.

L’avvio della procedura non richiede un atto di richiesta da parte del soggetto interessato, ma occorre che enti, personalità pubbliche, associazioni ecc... avanzino una proposta e che comprovino con un’ampia valutazione l'esistenza dei requisiti previsti dalla legge in capo all’eventuale destinatario.

Anche in questa ipotesi, il decreto presidenziale di concessione della cittadinanza italiana non ha efficacia se l’interessato, non dichiara esplicitamente il proprio assenso e, ove residente all’estero, non presta, davanti all’Ufficio Consolare competente, il giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana e alla sua Costituzione.

Il conseguimento dello "status civitatis" decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.


Competenza a emanare i decreti di concessione della cittadinanza

La competenza ad emanare i decreti di concessione della cittadinanza ai sensi della direttiva del Ministro dell’Interno del 7 marzo 2012, a partire dal 1 giugno 2012 spetta al:

  • Ministro dell'Interno nel caso sussistano ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica;
  • Prefetto per le domande presentate dallo straniero legalmente residente in Italia;
  • Capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, qualora il coniuge straniero abbia la residenza all'estero.

Modalità di concessione

Il Presidente della Repubblica dispone, con proprio decreto, la concessione della cittadinanza, previo esame da effettuare entro 730 giorni (D.P.R. 362/1994) da parte degli Organi di cui al capitolo precedente.

Il predetto termine purtroppo, molto spesso, non viene rispettato e tale ritardo è in contrasto con il principio generale di correttezza nei rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino, costituendo inerzia ingiustificata.

In questi casi, il cittadino ha facoltà di ricorrere al T.A.R., per imporre all'organo amministrativo competente di esprimersi sulla richiesta.

Con tale ricorso, però il ricorrente non può entrare nel merito della valutazione, che ricordiamo spetta comunque solo ed esclusivamente agli organi competenti (T.A.R. Lazio 8.11.2010 n. 33280 e 25.01.2011 n. 730).

In virtù degli estremi ritardi nelle conclusioni delle pratiche di concessione della cittadinanza, numerosi cittadini stranieri, in attesa da anni di una valutazione della domanda da loro presentata, hanno promosso innanzi al T.A.R. del Lazio una "class action" che ha visto soccombere il Ministero degli Interno (T.A.R. Lazio 26.02.2014 n. 2257).

Il cittadino al quale è stata concessa la cittadinanza Italiana, è tenuto a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione innanzi al sindaco del comune di residenza o, se residente all'estero, innanzi all'autorità consolare preposta.

Dal giorno successivo a quello del giuramento decorrerà il conseguimento dello "status civitatis".

Doppia Cittadinanza

Dalla data di entrata in vigore della legge n. 91/1992, a partire dal 16 agosto 1992, l’acquisto di una cittadinanza straniera non determina più la perdita della cittadinanza italiana a meno che il cittadino italiano non vi rinunci formalmente (legge n. 91/1992 art. 11, salvo disposizioni e accordi internazionali).

La denuncia da parte dello Stato Italiano della Convenzione di Strasburgo del 1963 ha previsto che, a decorrere dal 4 giugno 2010, non si verifichi più la perdita automatica della cittadinanza italiana per i cittadini che si naturalizzano nei Paesi firmatari della stessa (a seguito della denuncia di Svezia, Germania, Belgio, Francia e Lussemburgo, risultano attualmente firmatari l’Austria, la Danimarca, la Norvegia e i Paesi Bassi).

Perdita della cittadinanza

La precedente normativa sulla cittadinanza (legge n. 555/1912) prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per coloro che acquisivano volontariamente una cittadinanza straniera.

Attualmente in base alla normativa in vigore, il cittadino italiano che acquisisce un’altra cittadinanza conserva quella italiana, salvo che non vi rinunci espressamente e fatti salvi gli accordi internazionali.

La legge prevede alcuni casi in cui può venir meno lo status di cittadino italiano.

Automaticamente quando:

  • all'adottato viene revocata l’adozione per fatto a lui imputabile, a condizione che acquisti o detenga un’altra cittadinanza (legge n. 91/1992 art. 3, comma 3);
  • il cittadino italiano che si arruoli volontariamente nell’esercito di uno Stato straniero o accetti un incarico pubblico presso uno Stato estero nonostante gli venga espressamente vietato dal Governo italiano (legge n. 91/1992 art. 12, comma 1);
  • il cittadino italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia prestato servizio militare o svolto un incarico pubblico o abbia acquistato la cittadinanza di quello Stato (legge n. 91/1992 art. 12, comma 2);

Per rinuncia formale quando:

  • a seguito di revoca dell’adozione all'adottato maggiorenne per fatto imputabile all’adottante, sempre che detenga o riacquisti un'altra cittadinanza (art. 3, comma 4 legge n. 91/1992);
  • il cittadino italiano, qualora risieda o stabilisca la propria residenza all’estero e se possiede, acquista o riacquista un’altra cittadinanza (art. 11 legge n. 91/1992);
  • il maggiorenne che ha conseguito la cittadinanza italiana da minorenne a seguito di acquisto o riacquisto della cittadinanza da parte di uno dei genitori, a condizione che detenga un’altra cittadinanza (art. 14 legge n. 91/1992).

In caso di residenza all’estero la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza è resa all’ufficio consolare competente, mentre il minorenne NON perde la cittadinanza italiana se uno o entrambi i genitori la perdono o riacquistano una cittadinanza straniera.

Riacquisto della cittadinanza

L’art. 13 della legge n. 91/1992, disciplina il riacquisto della cittadinanza.

Si evidenzia in particolare che il cittadino, residente all’estero, che ha perso la cittadinanza può riacquistarla ai sensi del comma 1, lettera c), previa apposita dichiarazione al competente ufficio consolare (qualora stabilisca la propria residenza in Italia entro 1 anno dalla dichiarazione stessa).

Altresì le donne sposate con cittadini stranieri prima del 1 gennaio 1948, che - in virtù del matrimonio - abbiano acquisito automaticamente la cittadinanza del marito e perso la cittadinanza italiana, possono riacquistarla (anche se residenti all’estero) con una dichiarazione.

Predetta dichiarazione è resa, in caso di residenza all’estero, all’Ufficio consolare competente per territorio e deve essere corredata della seguente documentazione:

  • atto di nascita rilasciato dal Comune presso il quale detto atto risulta iscritto o trascritto;
  • documentazione da cui risulti il trascorso possesso della cittadinanza italiana;
  • documentazione relativa al possesso della cittadinanza straniera, ovvero allo status di apolidia;
  • certificato di situazione di famiglia o documentazione equipollente.
    • DPCM del 17 gennaio 2014 n. 33 (Cittadinanza).
    • Decreto Legislativo 3 febbraio 2011, n. 71 – Ordinamento e funzioni degli Uffici consolari;
    • Circolare del Ministero dell’Interno n. 10652 del 6 agosto 2009 avente ad oggetto la legge 15 luglio 2009, n. 94, recante modifiche in materia di cittadinanza;
    • Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante Disposizioni in materia di sicurezza pubblica (art. 1 commi 11 e 12);
    • Circolare del Ministero Interno K.33 del 15.06.2009 - Riconoscimento cittadinanza a coloro che ne furono privati dalle leggi razziali;
    • Circolare del Ministero dell’Interno K.60.1 del 22 maggio 2006 concernente il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti;
    • Legge 8 marzo 2006, n. 124 – Modifiche alla legge di cittadinanza;
    • Circolare del Ministero dell’Interno K.78 del 24 dicembre 2001. Indirizzi applicativi legge 14 dicembre 2000, n. 379;
    • Circolare del Ministero degli Affari Esteri n. 9 del 04 luglio 2001- Cittadinanza: assetto normativo precedente all’entrata in vigore della legge n. 91/1992. Linee applicative ed interpretative;
    • Legge 14 Dicembre 2000, n. 379 - Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'Impero austro-ungarico e ai loro discendenti;
    • Parere del Consiglio di Stato n. 199/97 del 5 marzo 1997. (Mantenimento della cittadinanza italiana della donna coniugata con cittadino italiano e naturalizzata straniera in vigenza della legge n. 555 del 1912);
    • Circolare del Ministero dell’Interno K. 60.1 del 23 dicembre 1994 – Adempimenti connessi al DM 22 novembre 1994 art. 1 comma 4 DPR 18 aprile 1994 n. 362;
    • Circolare del Ministero dell’Interno K. 60.1 del 6 maggio 1994 - Adempimenti connessi al D.P.R. n. 572/1993;
    • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana (G.U. n. 136 del 13.6.1994);
    • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 - Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (G.U. n. 2 del 4.1.1994);
    • Circolari del Ministero dell’Interno K.60.1 dell’11 novembre 1992 e K 60.1 del 28 settembre 1993, entrambe aventi ad oggetto: Legge 5.2.92, n.91 - Nuove norme in materia di cittadinanza - Linee interpretative;
    • Legge 5 febbraio 1992, n. 91 - Nuove norme sulla cittadinanza (G.U. n. 38 del 15.2.1992), entrata in vigore il 16.8.1992;
    • Circolare del Ministero dell’Interno K 31.9 del 27.5.1991- Norme in materia di cittadinanza - Linee interpretative ed applicative;
    • Circolare del Ministero dell’Interno K 28.1 dell’8 aprile 1991- Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano;
    • Sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 28 gennaio 1983- (Ha riconosciuto la trasmissibilità della cittadinanza per via materna);
    • Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia, entrata in vigore il 21.9.1975. (Agli articoli 25, 218 e 219 ha recepito le determinazioni della sentenza n. 87/1975 e ha approntato un dispositivo di recupero della cittadinanza);
    • Sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 9 aprile 1975. (Ha riconosciuto il diritto della donna al mantenimento della cittadinanza nel caso di acquisizione involontaria di altra cittadinanza per matrimonio);

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Responsabile Cav. Luigi Albano

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