Cittadini iscritti all'A.I.R.E. nel mirino del fisco - www.italianiallestero.net

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CITTADINI ISCRITTI ALL'AIRE NEL MIRINO

15 dicembre 2016.

Ennesima offensiva dell'Amministrazione Finanziaria italiana nei confronti dei cittadini italiani residenti all'estero e regolarmente iscritti all'A.I.R.E.

Con l'entrata in vigore del Decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 - [Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili (16G00209 - GU Serie Generale n.249 del 24-10-2016); convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225 (in S.O. n. 53, relativo alla G.U. 02/12/2016, n. 282)] i comuni entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero dovranno comunicare  i dati dei richiedenti all'Agenzia delle Entrate al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati.

Tali modalità di comunicazione saranno disciplinati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate da adottarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore del D.L. 193/2016 (ndr. 24 gennaio 2017).

E' inoltre espressamente previsto che le attività di controllo da parte dei comuni e dell’Agenzia delle Entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e che ai fini della formazione delle liste selettive si l'Amministrazione Finanziaria terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria ovvero della "voluntary disclosure".

In considerazione di quanto sopra le persone fisiche che abbiano trasferito in modo fittizio la propria residenza all’estero, faranno bene a valutare l’opportunità di aderire alla voluntary 2.0..

Ricordiamo che quest'ultima può essere avviata sia da persone attualmente all’estero e che erano residenti fiscalmente in Italia al momento del compimento delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale e sia da coloro i quali abbiano trasferito in modo fittizio la residenza all’estero e scelgano di autodenunciarsi al fine di sanare le relative violazioni ai fini delle imposte e del monitoraggio fiscale.

Un attenzione particolare deve essere prestata da tutti coloro che hanno trasferito la propria residenza fiscale in un Paese incluso nella black list del 4.5.1999, infatti l’articolo 2, comma 2-bis, del TUIR (Testo Unico Imposte sui redditi) sancisce che in caso di trasferimento della residenza in uno dei Paesi riportati nella black list,  l’inversione dell’onere della prova è a carico del contribuente, quindi  in caso di controllo da parte del Fisco è il contribuente a dover dimostrare il reale trasferimento all’estero e non l'Amministrazione Finanziaria a dover dimostrare la fittizietà del trasferimento all’estero della residenza (come avviene in caso di trasferimento in Paesi diversi da quelli black list).

Si precisa inoltre che eventuali conflitti di residenza fra due Stati dovranno essere risolti sulla base delle previsioni dell’articolo 4 del Modello Ocse di Convenzione contro le doppie imposizioni che è norma sovraordinata rispetto alla legislazione nazionale (in base a questo criterio, in caso di antinomia tra due norme giuridiche prevale quella che è stata posta dalla fonte del diritto sovraordinata secondo la gerarchia delle fonti esistente nell'ordinamento).
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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