La decertificazione - www.italianiallestero.net

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DECERTIFICAZIONE

Dal 1 gennaio 2012 sono entrate in vigore le modifiche introdotte dall'articolo 15 della legge 12 nov. 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2012) alla disciplina dei certificati e delle dichiarazioni sostitutive contenuta nel "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" di cui al DPR 28 dicembre 2000 n. 445.

Le principali novità, alle quali le amministrazioni pubbliche devono attenersi, introdotte dalla nuova normativa sotto forma di modifiche ed integrazioni degli articoli 40, 41, 43, 44 bis, 72 e 74 delle legge n. 445/2000, sono le seguenti:

  • le certificazioni rilasciate dalle pubbliche amministrazioni in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.

  • nei rapporti con gli organi della P.A. ed i gestori dei pubblici servizi, i certificati e gli atti di notorietà sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni (per le fattispecie elencate dall’art. 46 della L. 445/2000) o dalle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (art. 47).

Dal 1 gennaio 2012 le amministrazioni ed i gestori non possono più accettarli né richiederli, tali comportamenti integrano, per espressa disposizione di legge, violazione dei doveri d’ufficio.

A pena di nullità, espressamente prevista per legge, sui certificati rilasciati ai soggetti privati (gli unici rilasciabili) deve essere apposta la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.

Le amministrazioni certificanti (quelle che detengono i dati) hanno l’obbligo di adottare misure idonee ad evitare la produzione di certificati nulli a causa dell’assenza della predetta dicitura e il rilascio di certificati che ne siano privi costituisce violazione dei doveri d’ufficio a carico del responsabile del rilascio.

L’acquisizione diretta (d’ufficio) dei dati e delle informazioni da parte delle P.A. e dei gestori di pubblici servizi è effettuata senza oneri e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza (collegamento telematico, posta elettronica certificata, fax, servizio postale).
  • Legge n. 445/2000;
  • Direttiva 22 dicembre 2011 n. 14 - “Adempimenti urgenti per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive";
  • Legge 12 novembre 2011, n. 183.






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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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