MULTE PRESE ALL'ESTERO INFO UTILI
Per quanto
riguarda le multe stradali sanzionate all’estero, il nuovo sistema europeo di
notifiche citato nella direttiva europea 2015/413 (ex 2011/82) agli articoli 2
e 3 nonché la nuova applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilita nella
decisione quadro 2005/214, precludono in ogni modo di ignorare le multe che un conducente italiano
prende all’estero.
In Italia sono
state inserite due norme con il DL 37/2014 e 37/2016, che hanno permesso di
adeguarsi alla maggior parte degli altri Stati europei. È stato così introdotto il “principio di reciprocità” sul riconoscimento delle
sanzioni pecuniarie nei Paesi membri dell’Unione Europea, in vigore da marzo
del 2016.
Cosa quindi bisogna fare nel caso di una multa presa all’estero?
Pagare e fare
attenzione che il pagamento sia effettuato direttamente dalla persona
alla quale è stata notificata la multa e non da una terza persona,
infatti, nonostante il pagamento viene effettuato da quest’ultima e benché nel
versamento ci siano tutti i riferimenti relativi all’infrazione, questo viene
annullato e la multa continua il suo corso anche giudiziale in tribunale con
conseguente aggravio di spese legali.
La direttiva
europea esclude le
sanzioni accessorie quali sequestro del mezzo, revoca o sospensione della patente nonché la
decurtazione dei punti.
Molti cittadini
italiani si sono lamentati facendo ricorso, contro sanzioni ricevute per posta
ordinaria, che per il sistema italiano non sono ammissibili, in merito si
evidenzia che per la notifica valgono le regole del Paese che ha emesso la
multa, e quindi anche una semplice posta ordinaria può avere effetto di
notifica.
Questo avviene però per le sottonotate tipologie di infrazioni:
- circolazione su una corsia vietata
- eccesso di velocità
- guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti
- mancato utilizzo delle cinture di sicurezza
- mancato utilizzo del casco (per le moto).
- mancato utilizzo di seggiolini o altri dispositivi obbligatori per bambini
- passaggio con semaforo rosso
- utilizzo del telefono cellulare alla guida
Non appena si riceve la richiesta di pagamento per infrazione bisogna
effettuare il versamento entro la data ultima indicata sul verbale e con le
modalità richieste.
Il pagamento
deve essere effettuato, come già abbiamo detto dal conto corrente di colui a
cui è stata notificata e non da terzi, e il bonifico deve contenere
rigorosamente il numero dell’infrazione in caso diverso il pagamento non viene
accettato e nel 99% dei casi lo Stato che riceve tale pagamento rimborsa il
pagamento a colui che lo ha effettuato).
Con il
pagamento della multa, si chiude il contenzioso. Altrimenti ci si può opporre,
ma se il ricorso non viene accolto, o se si ignora la notifica, l’autorità
estera può anche inviare il fascicolo dell’infrazione alla Corte d’Appello
italiana. Altrimenti può lasciare in sospeso le sanzioni e applicarle
all’automobilista nel caso in cui dovesse tornare nel Paese dove è stata
commessa l’infrazione.
Se invece la
multa estera non viene pagata nei termini e nei modi stabiliti si instaura il
principio di reciprocità delle multe all’interno dei Paesi membri dell’UE.
Lo Stato che ha
emesso la multa invia il fascicolo alla nostra Corte d’Appello e si apre un
procedimento giudiziario per il riconoscimento della sanzione pecuniaria in
Italia, la quale fissa la data dell’udienza presso il tribunale penale,
nomina un avvocato d’ufficio e notifica il tutto al diretto interessato.
Sarà poi la
Corte a stabilire se confermare l’importo originario, se infliggere la somma
maggiorata per non aver onorato il pagamento entro i termini, e se applicare
anche le spese di giudizio. Può capitare che la Corte confermi solo l’importo
originario senza ulteriori spese e maggiorazioni, anche se ci sarà poi da
liquidare la parcella del difensore. Ci sono anche Corti di Appello che per
importi inferiori alle 70 euro hanno deciso di annullare la richiesta.
I termini di prescrizione
sono quelli stabiliti nell’ordinamento del Paese estero in cui è stato
commesso l’illecito, nella comunicazione che notifica l’infrazione vengono scritte anche
le istruzioni per presentare eventuale ricorso, che dovrebbe avvenire
nella lingua del Paese che ha accertato l’infrazione. Ci sono casi in cui la
comunicazione della multa viene preceduta da una lettera, contro la quale il
ricorso non è proponibile.
La Svizzera non
aderisce al principio di reciprocità sul riconoscimento delle sanzioni
pecuniarie quindi se si riceve la notifica dell’infrazione e non si paga entro i
termini stabiliti si rischia una denuncia penale secondo la legge svizzera, con
tanto di apertura di rogatoria internazionale e convocazione dell’autorità
giudiziaria.