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MULTE PRESE ALL'ESTERO INFO UTILI
Per quanto riguarda le multe stradali sanzionate all’estero, il nuovo sistema europeo di notifiche citato nella direttiva europea 2015/413 (ex 2011/82) agli articoli 2 e 3 nonché la nuova applicazione delle sanzioni pecuniarie stabilita nella decisione quadro 2005/214, precludono in ogni modo di ignorare le multe che un conducente italiano prende all’estero.
In Italia sono state inserite due norme con il DL 37/2014 e 37/2016, che hanno permesso di adeguarsi alla maggior parte degli altri Stati europei. È stato così introdotto il “principio di reciprocità” sul riconoscimento delle sanzioni pecuniarie nei Paesi membri dell’Unione Europea, in vigore da marzo del 2016.
Cosa quindi bisogna fare nel caso di una multa presa all’estero?
Pagare e fare attenzione che il pagamento sia effettuato direttamente dalla persona alla quale è stata notificata la multa e non da una terza persona, infatti, nonostante il pagamento viene effettuato da quest’ultima e benché nel versamento ci siano tutti i riferimenti relativi all’infrazione, questo viene annullato e la multa continua il suo corso anche giudiziale in tribunale con conseguente aggravio di spese legali.
La direttiva europea esclude le sanzioni accessorie quali sequestro del mezzo, revoca o sospensione della patente nonché la decurtazione dei punti.
Molti cittadini italiani si sono lamentati facendo ricorso, contro sanzioni ricevute per posta ordinaria, che per il sistema italiano non sono ammissibili, in merito si evidenzia che per la notifica valgono le regole del Paese che ha emesso la multa, e quindi anche una semplice posta ordinaria può avere effetto di notifica.
Questo avviene però per le sottonotate tipologie di infrazioni:
  • circolazione su una corsia vietata
  • eccesso di velocità
  • guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di     sostanze stupefacenti
  • mancato utilizzo delle cinture di sicurezza
  • mancato utilizzo del casco (per le moto).
  • mancato utilizzo di seggiolini o altri     dispositivi obbligatori per bambini
  • passaggio con semaforo rosso
  • utilizzo del telefono cellulare alla guida
Non appena si riceve la richiesta di pagamento per infrazione bisogna effettuare il versamento entro la data ultima indicata sul verbale e con le modalità richieste.
Il pagamento deve essere effettuato, come già abbiamo detto dal conto corrente di colui a cui è stata notificata e non da terzi, e il bonifico deve contenere rigorosamente il numero dell’infrazione in caso diverso il pagamento non viene accettato e nel 99% dei casi lo Stato che riceve tale pagamento rimborsa il pagamento a colui che lo ha effettuato).
Con il pagamento della multa, si chiude il contenzioso. Altrimenti ci si può opporre, ma se il ricorso non viene accolto, o se si ignora la notifica, l’autorità estera può anche inviare il fascicolo dell’infrazione alla Corte d’Appello italiana. Altrimenti può lasciare in sospeso le sanzioni e applicarle all’automobilista nel caso in cui dovesse tornare nel Paese dove è stata commessa l’infrazione.
Se invece la multa estera non viene pagata nei termini e nei modi stabiliti si instaura il principio di reciprocità delle multe all’interno dei Paesi membri dell’UE.
Lo Stato che ha emesso la multa invia il fascicolo alla nostra Corte d’Appello e si apre un procedimento giudiziario per il riconoscimento della sanzione pecuniaria in Italia, la quale fissa la data dell’udienza presso il tribunale penale, nomina un avvocato d’ufficio e notifica il tutto al diretto interessato.
Sarà poi la Corte a stabilire se confermare l’importo originario, se infliggere la somma maggiorata per non aver onorato il pagamento entro i termini, e se applicare anche le spese di giudizio. Può capitare che la Corte confermi solo l’importo originario senza ulteriori spese e maggiorazioni, anche se ci sarà poi da liquidare la parcella del difensore. Ci sono anche Corti di Appello che per importi inferiori alle 70 euro hanno deciso di annullare la richiesta.
I termini di prescrizione sono quelli stabiliti nell’ordinamento del Paese estero in cui è stato commesso l’illecito, nella comunicazione che notifica l’infrazione vengono scritte anche le istruzioni per presentare eventuale ricorso, che dovrebbe avvenire nella lingua del Paese che ha accertato l’infrazione. Ci sono casi in cui la comunicazione della multa viene preceduta da una lettera, contro la quale il ricorso non è proponibile.
La Svizzera non aderisce al principio di reciprocità sul riconoscimento delle sanzioni pecuniarie quindi se si riceve la notifica dell’infrazione e non si paga entro i termini stabiliti si rischia una denuncia penale secondo la legge svizzera, con tanto di apertura di rogatoria internazionale e convocazione dell’autorità giudiziaria.

Notiziario non periodico di informazione online
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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