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OBBLIGHI DICHIARAZIONE DENARO CONTANTE

Nella Gazzetta Ufficiale UE del 19 giugno 2018 è stata pubblicata la V direttiva antiriciclaggio, direttiva n. 2018/843 del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.
Scopo delle norme è quello di ostacolare le attività criminali senza limitare il normale funzionamento dei sistemi di pagamento.
La direttiva, che modifica la direttiva 2015/849, è parte di un piano d'azione lanciato dopo l'ondata di attentati terroristici che ha investito l'Europa nel 2016.

In questa guida non ci riferiamo ai contrabbandieri dediti a esportare denaro e merci oltre frontiera, i cosiddetti spalloni, ma alle normali persone che viaggiano verso paesi esteri o rientrano in Italia dopo una vacanza e cercheremo di spiegare come poter portare regolarmente "valori" in Italia o in giro per il mondo, al fine di non essere sorpresi in dogana ed esporci all’applicazione di multe introdotte dalla ultima normativa antiriciclaggio e valutaria (ultima modifica del 4 luglio 2017).
Quindi di seguito, spiegheremo quanto contante si può trasportare in viaggio senza correre il rischio di essere scambiato per un trafficante, un riciclatore di denaro sporco o anche un terrorista.
 
Diritti.  (attenzione a non superare la soglia dei 10.000,00 euro)

Ogni persona ha il diritto di trasportare anche ingenti somme di denaro ma deve sapere che al superamento del limite di 10 mila euro contante (riferito a ciascun viaggio) deve redigere una dichiarazione che dovrà essere resa spontaneamente e non su richiesta degli agenti doganali o della guardia di finanza.
La dichiarazione deve inoltre contenere l’indicazione della provenienza del denaro, la persona alla quale è destinato e l’utilizzo previsto.
La soglia dei 10.000,00 non vale solo in Italia ma anche in tutti i paesi dell’Unione Europea ed extra europea.

Definizione del contante. (novità)

Attenzione perché la definizione di denaro contante include anche i seguenti strumenti negoziabili al portatore:

  1. assegni turistici (o traveller’s cheque)
  2. assegni, vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni, a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna
  3. monete con un tenore in oro di almeno il 90%;
  4. lingotti sotto forma di barre, pepite o aggregati con un tenore in oro di almeno il 99,5%.
  5. Carte elettroniche anonime prepagate.

Questo significa che se un viaggiatore ha con sé 9 mila euro ma ha anche uno o più, suindicati strumenti, il cui valore sommato ai nove mila euro in contante supera la soglia prevista, ha l’obbligo di effettuare comunque la dichiarazione, medesimo obbligo se dovesse spedire denaro attraverso la stiva.
Inoltre se le autorità di vigilanza, dovesse sospettare un’attività criminale, avrà il potere di sottoporre a sequestrare il denaro temporaneamente anche al disotto della soglia di 10.000 euro.
Sono queste le ultima novità approvata dalla Commissione Ue e che cambieranno completamente le regole per il trasporto del denaro contante all’estero, testo in fase di approvazione da parte del nostro Parlamento.
 
Possibilità di essere controllati

Le possibilità di essere controllati emergono dai dati trasmessi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, la quale comunica che ogni anno vengono effettuate circa 100.000 dichiarazioni di controllo di contante, per un ammontare  di circa 70 miliardi di euro, nel corso delle quali le autorità rilevano circa 11.000 violazioni all’anno, per un importo di 300 milioni di euro.

Contanti spediti per posta

In caso di spedizione di denaro contante, da e verso l’estero, eseguiti con pacco postale, busta o altri strumenti postali, la dichiarazione dovrà essere consegnata alle Poste italiane S.p.A. (o ai fornitori di servizi postali) all’atto della spedizione o nelle 48 ore successive al ricevimento.
 
Sanzioni
 
La norma, ultimamente modificata (4 luglio 2017), prevede:

  1. il sequestro amministrativo nel limite del 40% dell’importo eccedente il limite fissato;
  2. l’applicazione di una sanzione amministrativa, fino al 40% dell’importo eccedente il limite fissato, con un minimo di 300 euro;
  3. l’importo sequestrato, nell’eventuale misura eccedente le sanzioni applicate dal ministero dell’Economia e delle Finanze, è restituito agli aventi diritto che ne facciano richiesta entro cinque anni dalla data del sequestro.
  4. Nel caso di false generalità riguardati il destinatario del denaro o il titolare effettivo o peggio ancora la causa sottostante il trasferimento ossia lo scopo o la natura contrattuale, l’operazione arriva ad una pena che prevede la reclusione da 6 mesi a 3 anni, nonché una multa da 10 mila a 30 mila euro.

Per i casi di cui ai punti 1,2,e 3, non rientra tra i procedimenti penali essendo solo una violazione amministrativa, comunque l’autorità doganale potrebbe sempre presentare alla Procura della repubblica competente per territorio,  una denuncia per riciclaggio.

Conclusioni

Non si può non osservare che l’estensione della definizione di contante, certamente pone un apprezzabile margine di discrezionalità operativa alle autorità di vigilanza doganale nonchè al fisco, anche in considerazione del fatto che non sempre il valore degli oggetti preziosi può essere quantificato seduta stante e quindi in area doganale potrebbero sorgere contestazioni sull’entità del «contante» trasportato all’estero ed essere sottoposti a lunghi e estenuanti controlli oltre che a dei sequestri temporanei.

Notiziario non periodico di informazione online
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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