La patente di guida - www.italianiallestero.net

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PATENTE DI GUIDA

I cittadini italiani per poter guidare all'estero sono vincolati a differenti regole a seconda che si rechino all'estero per stabilirvi la propria residenza o per un breve periodo di soggiorno e precisamente:

    • Paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida;
    • Paesi appartenenti all'Unione Europea.

Per quanto concerne i paesi extra UE non firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida, non è possibile riconoscere e convertire la patente italiana di guida, pertanto se si ritiene di dover guidare, bisogna contattare la rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel luogo competente, o la rappresentanza estera in Italia del Paese straniero, per conoscere quale sia la normativa vigente in materia i documenti necessari.

Patente di guida paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocità

Se stabilite la residenza in un Paese straniero firmatario con l'Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti dovrete richiedere alle locali autorità la conversione della vostra patente italiana in corso di validità.

Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l'obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana.

In merito si prega di fare attenzione in quanto nella maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dall'Italia in materia di patenti, si prevede che le autorità del Paese ospitante comunichino l'avvenuta conversione alle autorità diplomatico-consolari italiane e, una volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene revocata secondo quanto previsto dall’art. 130, comma c) del Codice della Strada (D. Lgs. 285/1992).

Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente munirsi della traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani.

Invece in caso di rientro definitivo, potrete guidare in Italia con la patente straniera fino ad 1 anno massimo dalla data di rientro, dopodiché occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione.

Sarà pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).

L’elenco aggiornato degli stati con i quali l'Italia ha concluso accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida è visionabile tramite il link al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In caso di smarrimento o furto della patente italiana, i connazionali residenti in Paesi extra europei devono presentare la denuncia - oltre che alle locali autorità - anche agli Organi di Polizia italiani (DPR 104 del 09.03.2000).

Se invece volete circolare temporaneamente nei Paesi con i quali l'Italia ha firmato accordi di reciprocità potete richiedere agli Uffici della motorizzazione la patente internazionale (permesso internazionale di guida).

La patente o permesso internazionale (obbligatoriamente accompagnata da quella italiana in corso di validità) è un documento per guidare in tutti i Paesi europei ed in alcuni extra-europei, che fornisce alle autorità straniere l'esatta interpretazione della patente di guida in possesso del titolare.

Le convenzioni internazionali attualmente in vigore (Ginevra 19.9.1949 – ratificata con legge n. 1049 del 19.05.1952 - e Vienna 8.11.1968, - ratificata con legge n. 308 del 05.07.1995) hanno introdotto due modelli di patente internazionale entrambi ottenibili in Italia.

Patente di guida dei paesi dell'Unione Europea

Il cittadino Italiano che si reca all'estero per brevi periodi in uno stato membro dell'Unione Europea può circolare utilizzando la patente di guida italiana in quanto, in base alla Direttiva comunitaria n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991, gli stati membri riconoscono le patenti di guida rilasciate dalle rispettive autorità.

Se invece trasferisce la residenza all'estero in un paese dell'Unione Europea, può scegliere le seguenti opzioni:

    • convertire (è una facoltà, non un obbligo) la patente di guida italiana in una equipollente del Paese di residenza (consiste nel rilascio di una nuova patente);
    • conservare la propria patente facendola riconoscere dalle Autorità dello Stato in cui risiedete (viene emesso un tagliando di convalida da applicare sulla medesima patente);
    • conservare la patente originaria senza fare alcunché.

Rinnovo della patente di guida

I titolari di patente italiana residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana, scaduta da non più di 3 anni e non rientrante nei casi previsti all'art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche).

Gli interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo.

Il rinnovo effettuato presso una rappresentanza diplomatica o consolare è valido per circolare sia in Italia che all'estero.

Una volta riacquisita la residenza o la dimora in Italia, la patente di guida dovrà essere confermata dal competente Ufficio Centrale del Dipartimento per i Trasporti,la navigazione ed i sistemi informativi e statistici.

Nota bene:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del Decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in Legge  4 aprile 2012 n. 35 (Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), recante:"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"  i documenti di identità e di riconoscimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono rilasciati o rinnovati con validita' fino alla data, corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo. La disposizione si applica ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l'entrata in vigore del presente decreto. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, hanno durata decennale.

    • Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida.
    • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada.
    • D.P.R. 19 aprile 1994 n. 575 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida.
    • Decreto del Ministero dei Trasporti dell’8 agosto 1994 - Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 91/439/CEE del 29.7.1991.
    • Circolare del Ministero Affari Esteri n. 13 del 22 dicembre 1997 con allegate Circolari del Ministero dei Trasporti n. 106 del 14 ottobre 1997 (Immatricolazione di veicoli da parte di cittadini italiani iscritti nel registro A.I.R.E.) e n. 107 del 14 ottobre 1997 (Rinnovo di validità della patente di guida all’estero).
    • Legge 8 marzo 1999, n.50 - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1998. (Art. 1, comma 1 e punto n. 24 dell’allegato n. 1).
    • Circolare Ministero dei Trasporti n. 30/99 del 21.5.1999 - Rinnovo della patenti di guida rilasciate in Italia, i cui titolari hanno stabilito la loro residenza in altro Stato membro UE.
    • D.P.R. 9 marzo 2000 n.104 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell’originale, a norma dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50).
    • Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 40T del 30 settembre 2003 - Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della Direttiva 2000/56/CEE del 14 settembre 2000.
    • Legge 1 agosto 2003 n. 214 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada.
    • Legge 29 luglio 2010 n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
    • Nota dell’Automobile Club d’Italia- Servizio Gestione PRA - n. 2774 del 28.04.2014 -Trasmissione richieste di radiazione al PRA per definitiva esportazione tramite gli Uffici Consolari. Semplificazioni operative attraverso l’invio della documentazione tramite PEC.

SITI DI UTILE CONSULTAZIONE:

    • www.aci.it - Automobile Club d'Italia
    • www.poliziadistato.it - Polizia di Stato
    • www.mit.gov.it - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
    • www.viaggiaresicuri.it - Avvisi per i viaggiatori che si recano all'estero fornite dal Ministero degli Affari Esteri e dall'ACI nell'ambito delle rispettive competenze.

Per la consultazione della normativa italiana vigente si consiglia di visitare il sito www.normattiva.it.
Notiziario non periodico di informazione online
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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