Unicità della patente - www.italianiallestero.net

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PATENTE DOPPIA

Molti sono i dubbi che tormentano gli automobilisti riguardo all’utilizzo della patente italiana e/o estera rilasciate da Stati appartenenti all’Unione Europea e non, in quest’articolo cercheremo di dare delle risposte.

Le norme concernenti le patenti di guida sono elementi indispensabili della politica comune dei trasporti, contribuiscono a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, e ad agevolare la libera circolazione delle persone che trasferiscono la propria residenza in uno Stato membro diverso da quello che ha rilasciato la patente di guida.

Nel 2015, la Commissione europea deferì l’Italia alla Corte di giustizia dell’Unione europea per non aver recepito correttamente la normativa comunitaria sulla patente di guida.

Nello specifico il nostro Paese fu richiamato per non aver aderito alla rete delle patenti di guida, la Resper, finalizzato innanzitutto a evitare il fenomeno del “turismo della patente”, ovvero il tentativo di un cittadino di aggirare le limitazioni a cui è soggetto nel luogo di residenza, ad esempio il divieto di guida, acquisendo una patente in un altro Stato membro.

Detto ciò, il cittadino italiano può possedere due patenti in corso di validità?

Il nostro codice della strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modif. ) all’art. 130 comma 1 lettera c) prevede la revoca della patente di guida “quando il titolare abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero,” e le ulteriori direttive in materia di patenti hanno confermato il principio di unicità della patente di guida (un titolare-una patente).
 
Ma quali sono le altre norme che ci vengono in aiuto per comprendere meglio l’argomento?
 
PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
 
Le patenti di guida sono state oggetto di un’armonizzazione con l’adozione della prima direttiva del Consiglio del 4 dicembre 1980, 80/1263/CEE, relativa all’istituzione di una patente di guida comunitaria (GU L 375, pag. 1), la quale si prefigge, tra l’altro, di contribuire a migliorare la sicurezza stradale e di facilitare la circolazione delle persone che si stabiliscono in uno Stato membro diverso da quello nel quale hanno sostenuto un esame di guida o che si spostano all´interno della Comunità europea.
 
A norma dell´art. 1, primo comma, della direttiva 80/1263, una patente di guida nazionale di modello comunitario è valida, in linea di principio, per la guida sia nella circolazione nazionale sia in quella internazionale.
 
Ai sensi dell´art. 8, n. 1, primo comma, di tale direttiva se il titolare di una patente di guida nazionale o di una patente di modello comunitario valida, rilasciata da uno Stato membro, acquisisce la residenza normale in un altro Stato membro, la sua patente vi conserva validità al massimo per un anno dall´acquisizione. Entro tale scadenza, su richiesta del titolare e dietro restituzione della sua patente, lo Stato membro può rilasciargli una patente di guida di modello comunitario.

L´art. 8, n. 1, secondo comma, della direttiva 80/1263, precisa che lo Stato membro che esegue la sostituzione della patente di guida deve restituire la vecchia patente alle autorità dello Stato membro che l’ha rilasciata.

Nel caso di sostituzione di una patente rilasciata da uno Stato terzo, l´art. 8, n. 3, della direttiva 80/1263 sancisce, in particolare, che una patente di guida di modello comunitario può essere rilasciata solo se la patente rilasciata dal paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che rilascia la patente comunitaria.
 
In merito molti sono stati i quesiti rappresentati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ha precisato che secondo i principi ispiratori delle ultime modifiche al Codice della Strada, ciascun soggetto può essere titolare di una sola e un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione Europea.

Il Ministero ha inoltre evidenziato che nel caso in cui sia accertato che un conducente ha due patenti di guida, gli organi preposti dovranno necessariamente procedere al ritiro della patente ottenuta più di recente (circolare n. 300/A/10441/09/111/84/2/34 del 20/08/2009 del Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria delle Comunicazioni per i Reparti Speciali della Polizia di Stato Servizio Polizia Stradale).
 
PAESI EXTRA UNIONE EUROPEA

La normativa in questioni per "ubi eadem legis ratio, ibi eadem legis dispositio" (trad. "ove ricorre la medesima “ratio legis”, lì deve ricorrere la medesima disposizione"), è applicabile anche alle patenti rilasciate da uno Stato extra U.E., “analogia juris” confermata dai numerosi trattati internazionali di reciprocità in materia di conversione delle patenti di guida come si evince da alcuni esempi (per paesi extra U.E.) di seguito riportati che prevedono la revoca della patente in ossequio dell’art. 130 del nostro Codice della Strada:
 
  • Accordo internazionale bilaterale del 28 luglio 2006 (non pubblicato in gazzetta ufficiale) tra il governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Filippine in materia di conversione di patenti di guida all’art. 7 recita: nel corso delle procedure di conversione delle patenti di guida, le competenti autorità delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle autorità competenti dell’altra parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze Diplomatiche;
  • Accordo tra la Repubblica Federativa del Brasile e la Repubblica Italiana sul Riconoscimento Reciproco in Materia di Conversione di Patenti di Guida, entrato in vigore il giorno 13 gennaio 2018 all’art. 7 prevede che: la patente oggetto di conversione non può essere restituita al titolare perché inviata all’autorità estera che l’ha emessa;
  • Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Orientale dell'Uruguay in materia di patenti di guida, all’artt. 7 prevede: Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti Contraenti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità competenti dell'altra Parte contraente, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche;
  • Accordo bilaterale tra la Repubblica Italiana e il Giappone: La conversione consiste nel rilascio di una patente di guida giapponese corrispondente a quella italiana.  Ai sensi del Codice della Strada italiano, la patente italiana convertita in uno stato estero è automaticamente annullata. Pertanto, l’Ambasciata è tenuta a comunicare ai competenti Uffici in Italia l’avvenuta conversione ai fini dell’annullamento. I titolari delle patenti convertite ricevono a tale riguardo dall’Ambasciata, per posta, una comunicazione con la quale viene richiesta la restituzione della patente all’Ufficio consolare entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione. A prescindere dalla riconsegna della patente, l’Ambasciata procede comunque ad avviare la procedura di annullamento una volta trascorso il limite di cui sopra. (fonte Ambasciata Italiana a Tokyo).
 
Elenco stati extracomunitari per i quali è sospesa la conversione della patente non sussistendo  le condizioni di reciprocità

Nell'elenco che segue sono indicati gli Stati per i quali la conversione di patenti, in un primo tempo ammessa, è stata poi sospesa a seguito accertamenti da parte delle autorità diplomatiche italiane della inesistenza delle condizioni di reciprocità. Nelle note sono indicati gli estremi delle circolari DTT che hanno comunicato tale sospensione.
 
ANTILLE OLANDESI-ARABIA SAUDITA–BANGLADESH-BIRMANIA-BRASILE-BOSNIA-ERZEGOVINA-CAMERUN-CINA-COLOMBIA-COSTA RICA-CUBA-EMIRATI ARABI UNITI-ETIOPIA-GABON-GHANA-HAITI-HONDURAS-INDIA-IRAN-JUGOSLAVIA-ISOLE-MAURITIUS-ISRAELE-LIBIA-MACAO- MADAGASCAR-MALAYSIA-NICARAGUA-NIGERIA-OMAN-PAKISTAN-PANAMA-PARAGUAY-PERÙ-REPUBBLICA ARABA D'EGITTO-SIERRA LEONE-SINGAPORE-SIRIA-SRI LANKA - SUD AFRICA-SUDAN-VIETNAM-TANZANIA-THAILANDIA-ZAIRE.
 
Quindi alla luce di quanto sopra esposto, detenere due patenti in corso di validità non è previsto dalla nostra legislazione.
    • Direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 91/439/CEE del 29 luglio 1991 concernente la patente di guida.
    • GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
    • Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada.
    • D.P.R. 19 aprile 1994 n. 575 - Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida.
    • Decreto del Ministero dei Trasporti dell’8 agosto 1994 - Recepimento della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee n. 91/439/CEE del 29.7.1991.
    • Circolare del Ministero Affari Esteri n. 13 del 22 dicembre 1997 con allegate Circolari del Ministero dei Trasporti n. 106 del 14 ottobre 1997 (Immatricolazione di veicoli da parte di cittadini italiani iscritti nel registro A.I.R.E.) e n. 107 del 14 ottobre 1997 (Rinnovo di validità della patente di guida all’estero).
    • Legge 8 marzo 1999, n.50 - Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi. Legge di semplificazione 1998. (Art. 1, comma 1 e punto n. 24 dell’allegato n. 1).
    • GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. Decisione modificata dalla decisione 2006/512/CE (GU L 200 del 22.7.2006, pag. 11).
    • Circolare Ministero dei Trasporti n. 30/99 del 21.5.1999 - Rinnovo della patenti di guida rilasciate in Italia, i cui titolari hanno stabilito la loro residenza in altro Stato membro UE.
    • D.P.R. 9 marzo 2000 n.104 - Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento relativo al rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione, distruzione o deterioramento dell’originale, a norma dell’articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50).
    • GU L 124 del 9.5.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2005/30/CE della Commissione (GU L 106 del 27.4.2005, pag. 17).
    • GU L 226 del 10.9.2003, pag. 4. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/66/CE del Consiglio (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).
    • Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 40T del 30 settembre 2003 - Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e recepimento della Direttiva 2000/56/CEE del 14 settembre 2000.
    • Legge 1 agosto 2003 n. 214 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2003 n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada.
    • GU C 112 del 30.4.2004, pag. 34.
    • Parere del Parlamento europeo del 23 febbraio 2005 (GU C 304 E del 1o.12.2005, pag. 202), posizione comune del Consiglio del 18 settembre 2006 (GU C 295 E del 5.12.2006, pag. 1) e posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2006 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
    • Legge 29 luglio 2010 n. 120 - Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
    • Nota dell’Automobile Club d’Italia- Servizio Gestione PRA - n. 2774 del 28.04.2014 -Trasmissione richieste di radiazione al PRA per definitiva esportazione tramite gli Uffici Consolari. Semplificazioni operative attraverso l’invio della documentazione tramite PEC.
    • D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e succ. modif.

SITI DI UTILE CONSULTAZIONE:

    • www.aci.it - Automobile Club d'Italia
    • www.poliziadistato.it - Polizia di Stato
    • ww.mit.gov.it - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
    • www.viaggiaresicuri.it - Avvisi per i viaggiatori che si recano all'estero fornite dal Ministero degli Affari Esteri e dall'ACI nell'ambito delle rispettive competenze.
    • www.normattiva.it - Per la consultazione della normativa italiana vigente.
Notiziario non periodico di informazione online
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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