PENSIONI E INTEGRAZIONE
La normativa comunitaria (Regolamento CEE n.1247/92), non consente la portabilità all'estero (Paesi UE e SEE) delle sotto notate prestazioni speciali (a carattere non contributivo), le quali sono garantite esclusivamente nel Paese ove sono maturate:
- pensione, assegni e indennità ai mutilati e invalidi civili, sordomuti e ciechi civili;
- pensione sociale e assegno sociale;
- integrazione dell’assegno di invalidità;
- assegno mensile di assistenza personale ai pensionati di inabilità;
- integrazione al trattamento minimo.
A decorrere dal 1 luglio 1992 l’integrazione al trattamento minimo non vengono pagate ai titolari di pensione, che siano cittadini italiani, svizzeri o di altri Paesi UE e SEE e che risiedano in un Paese membro diverso dall’Italia.
Dal 1 giugno 2002, con l’entrata in vigore dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, il trattamento minimo e le altre prestazioni sociali a carattere non contributivo non sono esportabili neanche in territorio svizzero.
La predetta non portabilità riguarda sia le pensioni ottenute in regime autonomo che in regime di regolamenti CEE e infine in regime di convenzione bilaterale.