Pensione estera detassata - www.italianiallestero.net

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PENSIONE ESTERA DETASSATA

Continuano a pervenire a questo sito richieste di informazioni da parte di cittadini italiani (ex impiegati pubblici) che trasferitisi all'estero chiedono all'INPS l'erogazione della pensione esentasse, richiesta che viene puntualmente rigettata.

Per fare chiarezza si preme segnalare che prima di fare domanda il richiedente deve prima di tutto essere fiscalmente residente all'estero.

È importante inoltre accertare se il paese ospitante ha stipulato con l'Italia un trattato o una convenzione per evitare le "doppie imposizioni" e quindi vedere a quale categoria di appartenenza (Ex INPDAP o INPS) la detassazione viene applicata.

A tal fine si segnala che per gli ex militari e assimilati (ex INPDAP), tali trattati e/o convenzioni non prevedono per la maggior parte dei casi la detassazione (es. trattato italia/filippine, per ricevere la pensione detassata devono coesistere due condizioni: bisogna risiedere fiscalmente nelle Filippine e avere la nazionalità di tale paese che come tutti sanno è un concetto diverso dalla cittadinanza).

In considerazione di quanto sopra, se si rientra nei casi espressamente previsti, il pensionato che risiede all’estero può chiedere quindi all’INPS l’applicazione delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni fiscali in vigore, al fine di ottenere la detassazione della pensione italiana (con tassazione esclusiva nel Paese di residenza), oppure l’applicazione del trattamento fiscale più favorevole ivi indicato (es. imposizione fiscale in Italia solo in caso di superamento di determinate soglie di esenzione).

A tal fine il pensionato dovrà presentare, alla sede INPS che gestisce la prestazione erogata, l’apposito modulo disponibile nel sito INPS alla sezione Moduli  Convenzioni Internazionali in 4 versioni: CI531-EP-I/1 modulo italiano-inglese, CI532-EP-I/2 modulo italiano-francese, CI533-EP-I/3 modulo italiano-tedesco, CI534-EP-I/4 modulo italiano-spagnolo.

Esso costituisce istanza per chiedere la non effettuazione totale o parziale della ritenuta alla fonte dell'imposta italiana da operare sulle pensioni e/o altre remunerazioni analoghe e deve contenere anche la necessaria attestazione della residenza fiscale estera da parte della competente Autorità straniera.

Per il rimborso dell’imposta italiana riferita ad anni precedenti, i soggetti non residenti in Italia che ritengano di potersi avvalere di una Convenzione contro la doppia imposizione fiscale per ottenere la detassazione totale o parziale dei propri redditi, possono presentare la richiesta di rimborso delle tasse già trattenute al Centro Operativo dell’Agenzia delle Entrate di Pescara, Via Rio Sparto 21, 65100 Pescara, entro il termine di decadenza di 48 mesi dalla data del prelevamento dell’imposta (artt. 37 e 38 del D.P.R. 29/09/1973 n. 602).

L’istanza deve contenere necessariamente l’attestazione di residenza ai fini tributari nel Paese estero, rilasciata dalla competente Autorità fiscale nonché la dichiarazione di esistenza di eventuali altre specifiche condizioni previste dalla Convenzione.

Quindi come abbiamo potuto vedere i pensionati ex dipendenti pubblici, in quasi tutte le convenzioni risultano essere discriminati da una norma che è palesemente incostituzionale.

Cav. Luigi Albano

Notiziario non periodico di informazione online
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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