La rappresentanza diplomatica estera - www.italianiallestero.net

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RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA ESTERA

L'ambasciata è la rappresentanza diplomatica di uno stato accreditata presso un altro stato.

Essa si trova di solito nella capitale di un paese straniero.

Il termine deriva dal latino "ambactus" (servo), successivamente ripreso nel basso latino come "ambactia" ad indicare ciò che si manda a dire.

I locali, gli archivi e le pertinenze dell'ambasciata godono delle immunità codificate nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961, ai sensi dell'art. 22, «senza il consenso del capomissione, è vietato agli agenti dello stato ospitante accedere ai locali della missione.

Le stanze, la mobilia, gli altri oggetti che vi si trovano e i mezzi di trasporto della missione non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o esecuzione forzata», l'immunità è estesa anche ai fatti che accadono al'interno dell'ambasciata.

Godono delle immunità diplomatica sia il personale diplomatico che il personale amministrativo.

Secondo il protocollo di Aquisgrana del 21 novembre 1818 i capi-missione si dividono in:

• ambasciatori e nunzi pontifici;
• inviati straordinari e ministri plenipotenziari e internunzi pontifici;
• ministri residenti;
• incaricati d'affari;

mentre gli agenti e i membri delle missioni si dividono in:

  • ministri consiglieri;
  • consiglieri;
  • segretari;
  • addetti.

Le nostre Rappresentanze diplomatico - consolari hanno il compito di assicurare la tutela degli interessi italiani fuori dai confini nazionali ed offrono molteplici servizi.

Quest'ultimi devono essere forniti secondo principi di eguaglianza, imparzialità, efficienza e trasparenza, avendo come obiettivo la tutela dei cittadini italiani rispetto ai diritti fondamentali ed alla libertà personale.

I principi caratterizzanti l’azione della pubblica amministrazione sono riportati al comma 1, dell'’art. 97 della nostra Carta Costituente, tale articolo individua due principi: il principio di imparzialità e il principio del buon andamento.

Quindi va da sé che l’organizzazione della pubblica amministrazione deve avvenire in maniera imparziale, sia nella non discriminazione dei soggetti coinvolti nell’azione amministrativa, sia nel perseguire i propri obiettivi.

Tuttavia, non si esclude che la pubblica amministrazione possa esprimere valutazioni discrezionali ma impone che le sue decisioni vengano prese sempre ed esclusivamente nell’osservanza della legge e senza alcuna arbitraria discriminazione tra i soggetti coinvolti.
    • D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200, disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari.

Notiziario non periodico di informazione online
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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