Differenza fra residenza civilistica e fiscale - www.italianiallestero.net

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RESIDENZA CIVILISTICA E FISCALE

Prima di affrontare l'argomento della residenza fiscale si ritiene di approfondire la definizione della residenza civilistica.

Il nostro Codice Civile all'art. 43 comma 2, definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha la dimora abituale, distinguendola dal domicilio, definito invece ai sensi dell'art. 43 comma 1., come il luogo ove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi interessi e affari.

Mentre il domicilio rappresenta la sede delle attività a carattere prevalentemente economico della persona, la residenza civilistica esprime il luogo della durevole presenza della persona, legata alla dimensione personale e familiare, con quel carattere di stabilità a cui consegue la rilevanza pubblica per l'iscrizione nelle liste anagrafiche del comune in riferimento.

Invece esclusivamente ai fini fiscali, per essere considerati residenti all’estero (e quindi ottenere anche la pensione detassata), devono sussistere le seguenti condizioni:

  • non essere stati iscritti nell’anagrafe delle persone residenti in Italia per più della metà dell’anno (e cioè per 183 giorni negli anni normali, 184 in quelli bisestili);
  • non avere avuto il domicilio in Italia per più di metà dell’anno;
  • non aver avuto dimora abituale in Italia per più della metà dell’anno.

Si è inoltre, considerati residenti in Italia, ai sensi della legislazione italiana, salvo prova contraria, se si è cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con decreto del Ministro delle Finanze 4 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Se il soggetto risiede in Italia per un periodo inferiore ai 183 giorni (184 per anni bisestili), in caso di trasferimenti in corso d’anno il frazionamento del periodo d’imposta è stato espressamente considerato solo in alcune Convenzioni internazionali contro la doppia imposizione ed, in particolare, in quelle vigenti con la Svizzera (cfr. art. 4, Convenzione tra Italia e Confederazione svizzera, firmata a Roma il 9 marzo 1976, e ratificata con la legge n. 943/1978) e con la Germania (cfr. il punto 3 del Protocollo alla Convenzione tra Italia e Repubblica federale di Germania, firmata a Bonn il 18 ottobre 1989, e ratificata con la legge n. 459/1992), come specificato dall’Agenzia delle Entrate nella risoluzione 471/E del 03/12/2008.

Se manca anche una sola di queste condizioni si è considerati “residenti” in Italia.

Come cambiare il domicilio fiscale

È possibile cambiare domicilio fiscale con una domanda inviata per via cartacea o telematica all’ufficio delle Entrate competente. In questo modo possiamo comunicare il nuovo domicilio fiscale presso il quale vogliamo essere reperiti dal Fisco.

La scelta del domicilio fiscale è valida anche per gli atti che riguardano il contribuente in qualità di rappresentante di una persona giuridica, di rappresentante di un soggetto con limitata capacità di agire, di erede. Non vale invece per gli eredi di un contribuente morto e il rappresentante per conto di un minore, un disabile o un interdetto.

Per cambiare e comunicare all’Agenzia delle Entrate il proprio domicilio fiscale si può scegliere tra 2 modalità:

  1. Cartacea, via posta: bisogna compilare l’apposito modello da inviare tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in base al domicilio fiscale del contribuente. Qui il modello in PDF da scaricare e le istruzioni da seguire per la comunicazione del domicilio fiscale:
  2. Telematica: la comunicazione viene effettuata direttamente dal contribuente in possesso delle credenziali di accesso ai servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando la specifica applicazione. Una volta effettuato il login Il modello verrà trasmesso direttamente online.

Si fa presente che una volta scelto un nuovo domicilio fiscale, la procedura non avrà effetto immediato.

La scelta entrerà in vigore dal 30° giorno successivo alla data di ricezione della domanda da parte dell’ufficio delle Entrate di competenza territoriale.

    • Risoluzione del Ministero delle Finanze del 14/10/1988, n. 8/1329 ed alla circolare 304/E del 1997.



Notiziario non periodico di informazione online
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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