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VISTO PER L'ITALIA

Molti cittadini italiani hanno scritto a questa redazione per lamentarsi e dissentire sui molteplici dinieghi, opposti dalle Ambasciate italiane, in merito al rilascio del visto d'ingresso in Italia a tutti coloro i quali hanno intenzione di visitare il Bel paese.

Data la particolarità della materia è necessario fornire alcune utili nozioni al fine di comprendere al meglio i rilievi critici dei visti.

COS’É IL VISTO?

Il visto, che consta di un’apposito "sticker" applicato sul passaporto o su altro valido documento di viaggio del richiedente, è una autorizzazione concessa allo straniero per l’ingresso nel territorio della Repubblica Italiana (o in quello delle altre Parti contraenti) per transito o per soggiorno, da valutarsi alla luce di esigenze connesse con il buon andamento delle relazioni internazionali e con la tutela della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico.

Differenza tra Visto Schengen Uniforme (VSU) e Visto Nazionale (VN)

  • Il “VSU” (o Visto Schengen Uniforme) per transito o per breve soggiorno (fino a 90 giorni), consente l’accesso nei Paesi che applicano la Convenzione di Schengen e quindi anche in Italia. Analogamente, il VSU rilasciato dalle Rappresentanze diplomatico-consolari degli altri Paesi che applicano la Convenzione, consente l’accesso anche al territorio italiano.

  • Il “VN” (o Visto Nazionale) per lungo soggiorno (superiore a 90 giorni) consente l’accesso per soggiorni di lunga durata nel territorio dello Stato che ha rilasciato il visto e, purché in corso di validità, consente la libera circolazione per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio degli altri Stati membri.

LA COMPETENZA AL RILASCIO

In Italia la competenza al rilascio dei visti spetta al Ministero degli Affari Esteri e agli Uffici diplomatico-consolari abilitati, territorialmente competenti per il luogo di residenza dello straniero: tali uffici sono responsabili dell'accertamento del possesso e della valutazione dei requisiti necessari per l'ottenimento del visto stesso.

  • Per il rilascio di un “VSU” (transito o breve soggiorno), competente al rilascio è la Rappresentanza dello Stato Schengen presente sul posto che costituisce la meta unica o principale del viaggio. Ove non sia possibile individuare – tra le eventuali varie tappe del viaggio – una meta principale, competente al rilascio sarà la Rappresentanza dello Stato Schengen di primo ingresso.

Qualora lo Stato Schengen competente al rilascio del visto non abbia una propria Rappresentanza diplomatica o consolare nel Paese di residenza dello straniero, il Visto Schengen Uniforme può essere rilasciato dalla Rappresentanza diplomatica o consolare di un altro Stato Schengen che eventualmente lo rappresenti.

In casi eccezionali il visto per transito o per breve soggiorno può essere rilasciato direttamente dalle Autorità di Frontiera (art. 35 Codice Visti).

  • Per il rilascio di un “VN” (lungo soggiorno) competente al rilascio è la Rappresentanza dello Stato Schengen presente sul posto che costituisce la destinazione di lungo soggiorno del cittadino straniero.

Non è prevista delega per il rilascio di Visti Nazionali.

ATTENZIONE: il possesso del visto non garantisce in assoluto l'ingresso al cittadino straniero: l'Autorità di frontiera può respingere l’ingresso, se il cittadino straniero risulta privo di mezzi di sostentamento e/o non è in grado di fornire esaurienti indicazioni circa le modalità del proprio soggiorno in Italia, oppure per ragioni di sicurezza e ordine pubblico; inoltre non è possibile il rilascio di alcun visto allo straniero che già si trovi nel territorio nazionale.

A CHI SI RICHIEDE IL VISTO?

La richiesta di visto deve essere presentata esclusivamente, per iscritto, su apposito modulo, sottoscritto dallo straniero, corredato di una foto formato tessera.

Lo straniero che richiede il visto deve, di regola, rivolgersi personalmente alla Rappresentanza diplomatico-consolare anche per essere sentito, mediante “intervista”, circa i motivi e le circostanze del soggiorno.

Lo straniero deve allegare al modulo di domanda tutta la documentazione richiesta: si consiglia quindi di contattare la competente Rappresentanza diplomatico-consolare, in quanto la documentazione richiesta viene modificata frequentemente.

Valutata la ricevibilità della domanda di visto, sulla scorta della documentazione prodotta dal richiedente e di quanto appreso nel corso dell’intervista (di norma diretta e personale), il funzionario della Rappresentanza provvede ai prescritti controlli preventivi di sicurezza consultando, tramite la “rete mondiale visti”, l’elenco degli stranieri non ammissibili nello Spazio Schengen.

TIPOLOGIE DI VISTO D'INGRESSO

Il D. Interm. n. 850/2011 ha stabilito le 21 tipologie di visto d’ingresso, nonché i requisiti e le condizioni per il loro ottenimento: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi familiari, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricerca, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro, volontariato.

TERMINI PER IL RILASCIO

  • I termini per il rilascio di un visto Schengen sono elencati all’art. 23 del Codice Visti: 15 giorni prorogabili, nei casi previsti, fino a 60 giorni.

  • I termini per il rilascio dei visti d’ingresso nazionali sono definiti dall’art. 5, comma 8, del D.P.R. n. 394/1999 (così come modificato dal D.P.R. 334/2004), il quale stabilisce che la Rappresentanza diplomatico-consolare, dopo i controlli e accertamenti richiesti dalla normativa, rilasci il visto entro 90 giorni dalla richiesta.

Tali termini potranno non essere rispettati qualora si rendessero necessari accertamenti, verifiche ed acquisizione di dati, documenti e valutazioni di Autorità straniere (ai sensi di quanto previsto dall’art. 6, commi 2 e 3, del D.M. 171/1997).

Qualora le Rappresentanze diplomatico-consolari vengano a conoscenza di elementi, situazioni o condizioni che avrebbero impedito la concessione del visto d’ingresso - nel frattempo concesso - provvederanno ad emettere un formale provvedimento di revoca del visto.

DINIEGO AL RILASCIO DEL VISTO E RICORSO AL T.A.R.

Premesso che non sussiste a carico dello straniero un "diritto" all'ottenimento del visto, ma un semplice "interesse legittimo", ricordiamo che il provvedimento di diniego al rilascio del visto deve essere motivato e deve essere comunicato all'interessato in lingua a lui comprensibile o, in mancanza, in lingua inglese, francese, spagnola o araba.

L’interessato al rilascio del visto potrà proporre ricorso contro il diniego, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) del Lazio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento: trascorsi i 60 giorni dalla notifica del provvedimento il richiedente perderà il diritto di impugnare il relativo diniego.

Vi è un’eccezione a tale termine decadenziale riguardo i dinieghi al rilascio del “visto per ricongiungimento familiare” o del “visto con familiare al seguito”: in questi casi, gli eventuali ricorsi potranno essere presentati presso il Tribunale ordinario competente senza limiti di tempo.

Il richiedente non può ricorrere al T.A.R. personalmente, ma dovrà farsi assistere da un avvocato italiano iscritto all'albo; i ricorsi dovranno essere notificati direttamente all’Avvocatura dello Stato.

RISCHIO MIGRATORIO

Il rischio migratorio è uno dei motivi più frequenti che comportano il diniego del rilascio del visto: tale fenomeno si sostanzia nel rischio che il richiedente, scaduto il visto, non faccia rientro nel proprio Paese ma permanga illegalmente in Italia.

Per non incorrere in un diniego al rilascio del visto, l'interessato dovrà dimostrare di essere titolare, nel proprio Paese di residenza, di situazioni economiche, personali, familiari, lavorative, tali da far ritenere che, decorso il termine del visto, egli abbia tutto l'interesse di far ritorno nel proprio Paese piuttosto che stabilirsi in Italia; il suo interesse a soggiornare in Italia deve essere quindi soltanto temporaneo e circoscritto al breve periodo per cui è stato richiesto il visto.

Per queste ragioni, se chi richiede il visto non ha alcuna attività lavorativa nel proprio Paese di residenza e/o non ha redditi, facilmente otterrà un diniego al rilascio del visto a causa del rischio migratorio.

GURISPRUDENZA

Nel corso degli anni ci sono state numerose sentenze del T.A.R. Lazio che hanno annullato il provvedimento di diniego per il rilascio del visto d'ingresso in Italia, e che hanno condannato il Ministero degli Affari Esteri al pagamento delle spese processuali.

Tra le motivazioni più frequenti, addotte dal T.A.R. Lazio, troviamo: il difetto di istruttoria, la carenza di motivazione, l’eccesso di potere, il rischio migratorio, etc.

Tra le molteplici sentenze in materia, desideriamo citare alcuni casi:

  • 29 ottobre 2015, il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia a Nairobi sono stati condannati al pagamento delle spese legali, oltre all'annullamento del diniego al rilascio del visto, per difetto di motivazione e per violazione degli artt. 7 e 10 bis della legge n. 241 del 1990. In quell’occasione il T.A.R. sostenne che “il ricorso è fondato sotto l’assorbente profilo del difetto di istruttoria derivante dalla omessa comunicazione di avvio del procedimento di cui all’art. 10 bis legge 241/1990, che avrebbe dato modo alla ricorrente di presentare ulteriore documentazione. Nel caso di specie, infatti, non risulta che l’Ambasciata abbia tenuto in considerazione la situazione economica e professionale della famiglia della ricorrente, con particolare riguardo all’occupazione professionale del padre, né abbia avuto modo, pur avendo tentato un riscontro, di verificare in via definitiva la sussistenza di un rapporto di lavoro della stessa con la Spot Kenya Safaris presso la quale risulta impiegata come guida turistica fino a Febbraio 2017. Ne consegue che, non avendo l’Amministrazione dato prova della inutilità dei possibili apporti documentali della interessata al procedimento, ovvero della correttezza sostanziale dello stesso, non possa trovare applicazione l’articolo 21 octies della legge 241/90” (sentenza T.A.R. Lazio, sezione Terza Ter, n. 14505/2015).

  • 9 luglio 2015, il Ministero degli Affari Esteri e l'Ambasciata d'Italia a Islamabad sono stati condannati al pagamento delle spese legali, oltre all'annullamento del diniego al rilascio del visto, per difetto assoluto di motivazione e difetto di istruttoria. In quell’occasione il T.A.R. ha sostenuto che “dall’esame della copia dell’atto prodotta in giudizio dal ricorrente emerge che la stessa non reca alcuna indicazione circa le ragioni ritenute dall’Ambasciata ostative ai fini del rilascio del visto; in particolare, l’autorità amministrativa non ha barrato alcuno degli spazi a cui corrispondono, nel prestampato, le varie tipologie di motivazione. La carenza in esame impedisce all’interessato di comprendere l’iter logico-giuridico seguito dall’amministrazione ai fini dell’adozione del provvedimento impugnato e risulta, pertanto, violativa del disposto dell’art. 3 l. n. 241/90” (sentenza T.A.R. Lazio, sezione Terza Ter, n. 10979/2015).

  • 18 luglio 2014, Il T.A.R. Lazio, con riferimento al rischio migratorio, ha sostenuto che “le valutazioni in materia di rilascio dei visti non si accentrano principalmente sulla situazione socio-economica dell’invitante bensì, in modo più pregnante, sull’interesse del cittadino straniero a rientrare in patria alla scadenza del visto, da testare sulla base dei legami economici, lavorativi e familiari con il paese di origine […]” (sentenza T.A.R. Lazio, sezione Terza Ter, n. 11336/2014).

IN CONCLUSIONE

Sempre più frequentemente capita che le rappresentanze diplomatico-consolari italiane neghino il rilascio del visto di ingresso ai cittadini stranieri, senza un fondato motivo, o dopo un'ingiusta valutazione della documentazione presentata dal richiedente.

Molto spesso capita anche che il diniego al rilascio del visto sia manifestamente generico perché fondato sull’utilizzo di formule “meccanizzate”.

Alla luce di quanto sopra esposto, a fronte di un diniego al rilascio del visto da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, il richiedente che ritenga di aver subito la lesione di un proprio interesse legittimo può proporre ricorso al T.A.R. del Lazio con un’alta probabilità di successo, potendo così ottenere l’annullamento del provvedimento di diniego al rilascio del visto.
NORMATIVA COMUNITARIA

    • Acquis di Schengen di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 1999/435/CE del Consiglio del 20 maggio 1999;
    • Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (e successive modifiche ed integrazioni), che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti);
    • Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 (e successive modifiche ed integrazioni), che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen);
    • Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (e successive modifiche ed integrazioni), che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo;
    • Decisione del Consiglio dell’8 giugno 2004 che istituisce il sistema di informazione visti (VIS);
    • Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 (e successive modifiche ed integrazioni), concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS);
    • Decisione di esecuzione della Commissione del 21 settembre 2011 che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una prima regione;
    • Decisione di esecuzione della Commissione del 27 aprile 2012 che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una seconda regione;
    • Decisione di esecuzione della Commissione del 21 settembre 2012 che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una terza regione;
    • Decisione di esecuzione della Commissione del 7 marzo 2013 che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una quarta e in una quinta regione;
    • Decisione di esecuzione della Commissione del 5 giugno 2013 che stabilisce la data di inizio delle attività del sistema d’informazione visti (VIS) in una sesta e in una settima regione;
    • Regolamento (UE) n. 610/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, i regolamenti (CE) n. 1683/95 e (CE) n. 539/2001 del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio.

NORMATIVA NAZIONALE

    • Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni. Testo Unico delle Disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
    • D.P.R. 31 agosto 1999, n.394, e successive modifiche ed integrazioni. Regolamento recante  norme  di  attuazione  del  testo unico  delle disposizioni  concernenti  la disciplina  dell'immigrazione  e norme sulla condizione  dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
    • Direttiva del Ministero dell'Interno del 1.3.2000: definizione dei mezzi di sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato;
    • Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni. Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri;
    • Decreto interministeriale n. 850 dell’11 maggio 2011 in materia di visti d’ingresso.

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Responsabile Cav. Luigi Albano

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