Il matrimonio consolare - www.italianiallestero.net

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MATRIMONIO CONSOLARE

Il cittadino residente all'estero può contrarre matrimonio innanzi l'autorità consolare, il predetto matrimonio, normalmente viene celebrato quando gli sposi non hanno la cittadinanza del paese in cui si trova l'Ufficio Consolare.

La prima cosa da fare è presentare presso il consolato italiano l'istanza di celebrazione del matrimonio consolare (documento che deve essere sottoscritto da entrambi).

Però ci sono alcuni casi in cui l'Ufficio consolare può rifiutare la celebrazione del matrimonio (DLgs. 71/2011) per esempio può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione).

Se, al contrario, l’Ufficio consolare accoglie i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.

Se si è entrambi residenti in Italia, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio al comune di residenza, dove verranno effettuate. Se risiedete in due comuni differenti le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i comuni. Il comune rilascerà la delega ex art. 109 del Codice Civile per la celebrazione del matrimonio presso la rappresentanza diplomatica o consolare.

Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l’altro cittadino straniero ha la residenza all’estero, potete richiedere le pubblicazioni di matrimonio al comune di residenza in Italia. In tale caso il comune rilascerà la delega (Art. 109 del codice civile) per la celebrazione del matrimonio presso la rappresentanza diplomatica o consolare all’estero;

Se si è entrambi cittadini italiani e avete la residenza all’estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso la rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio (se si risiede in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le rappresentanze diplomatiche o consolari).

Se un cittadino (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, bisogna richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio, che a sua volta le richiederà al comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza.

La pubblicazione di matrimonio consiste in un verbale di promessa di matrimonio, redatta di fronte all’autorità consolare, da entrambi gli interessati.

La pubblicazione di matrimonio viene affissa all’albo consolare per 8 giorni consecutivi. Trascorsi 3 giorni successivi alla pubblicazione senza alcuna opposizione, si potrà celebrare il matrimonio o ottenere il certificato di avvenuta pubblicazione.

Documenti occorrenti:
• certificato o autocertificazione di stato libero;
• certificato o autocertificazione di cittadinanza;
• certificato o autocertificazione di residenza;
• atto di nascita o autocertificazione.

In alcuni casi l’autorità estera richiede un “Certificato di capacità matrimoniale” ai sensi della Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980. Tale certificato è esente da legalizzazione e traduzione.

Gli Stati che hanno firmato e ratificato la predetta Convenzione di Monaco e che richiedono il “Certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldova, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmatario, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica.

Quindi se intendete celebrare il matrimonio presso le competenti autorità di uno degli stati che hanno sottoscritto e ratificato la Convenzione di Monaco, dovete farvi rilasciare il “Certificato di capacità matrimoniale” dal vostro comune di residenza in Italia o, se residenti all’estero, dalla nostra rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza.

In alcuni Paesi, non aderenti alla Convenzione di Monaco, le autorità locali presso cui deve essere celebrato il matrimonio possono richiedere un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio.

Se siete residenti all’estero, la richiesta del “Certificato di capacità matrimoniale” di cui sopra dovete presentarla alla rappresentanza diplomatico-consolare italiana nella cui circoscrizione territoriale risiedete, compilando una dichiarazione sostitutiva nella quale dovranno essere indicati tutti gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Si ricorda che l'attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio va sempre richiesta alla rappresentanza diplomatico-consolare nella cui circoscrizione territoriale intendete contrarre matrimonio, anche se siete residenti in Italia.

La rappresentanza consolare potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti che effettuerà d'ufficio.
  • Legge 19 maggio 1975, n. 151 - Riforma del diritto di famiglia;
  • Sentenza della Corte Costituzionale n. 87/1975;
  • Risoluzione del Consiglio del 4 dicembre 1997 sulle misure da adottare in materia di lotta contro i matrimoni fittizi;
  • Regolamento (CE) n. 2201/03 del 27 novembre 2003 – Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il Regolamento (CE) n. 1347/2000;
  • Pubblicazioni di matrimonio: artt. 50-70 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396;
  • Circolare del Ministero dell’Interno n. 29 del 7 giugno 2007- Celebrazione del matrimonio in luogo diverso dalla casa comunale;
  • Parere del Consiglio di Stato n. 621 del 1 febbraio 2008– Parere in tema di obbligatorietà delle pubblicazioni di matrimonio da celebrare all’estero dinanzi all’autorità locale;
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica". Indicazioni in materia di anagrafe e di stato civile;
  • Circolare n. 19 del 7 agosto 2009 Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali.
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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