Sanzioni amm.ve per mancata iscrizione all'AIRE - www.italianiallestero.net

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SANZIONI AMMINISTRATIVE PER MANCATA ISCRIZIONE ALL'A.I.R.E.

Quando un nostro cittadino si trasferisce all'estero, inizia ad affrontare varie problematiche burocratiche legate all'iscrizione all'A.I.R.E., al rilascio dei documenti d'identità, alle iscrizioni dei propri figli nati in terra straniera ecc... ecc.., in più si sommano le differenti procedure che alcune ambasciate e consolati hanno, che a volte sono addirittura in contraddizione con le direttive applicate dai vari comuni italiani e siccome non ci facciamo mancare niente capita che anche i comuni a loro volta a seconda della loro grandezza e del numero di iscritti all’AIRE (che sono registrati presso gli stessi), forniscono risposte differenti.

Non per niente Honoré de Balzac definiva la burocrazia "Un gigantesco meccanismo azionato da pigmei".

La prima ossessione degli italiani all’estero è sicuramente l'iscrizione all'A.I.R.E, classica materia che dovrebbe essere semplice e che invece riesce incredibilmente a complicare e a confonderci le idee.

L'anagrafe degli italiani residenti all'estero A.I.R.E. fu istituita negli anni '90 presso i vari comuni italiani che sono gli unici competenti alla tenuta regolare dell'anagrafe dei cittadini residenti all'estero (ciascun comune ha la propria A.I.R.E), i quali comunicano i loro dati a quella nazionale, istituita presso il Ministero dell'Interno (che funge da banca dati nazionale).

Detto ciò, tralascio la parte dei requisiti occorrenti per effettuare l'iscrizione all'A.I.R.E. per ricordarvi che tale iscrizione è un dovere/diritto di tutti i cittadini italiani che risiedono all'estero e che nel caso in cui questa non avvenga, si rischia la cancellazione d'ufficio da parte degli uffici comunali dall'Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) per irreperibilità, cancellazione che comunque avviene a decorrere dalla data di ricezione da parte dell'Ufficio d'Anagrafe della dichiarazione di iscrizione all'A.I.R.E. resa dal cittadino all'Ufficio Consolare oltre all'applicazione delle sanzioni previste per inadempienza nei confronti delle norme in materia di Anagrafe della popolazione in base alla Legge Anagrafica n. 122/1954 che prevede l'obbligo di tutti i cittadini italiani a essere iscritti all'anagrafe, art. 2 della legge in argomento.

Mentre nella normalità dei casi, la stabile dimora coincide con l’abitazione principale “il centro della propria vita sociale ed affettiva”, come indicato dalla Corte di Cassazione in diverse sentenze nel Comune di origine, anche per i senza fissa dimora perché senza casa o perché svolgono un mestiere itinerante, dovranno individuare un Comune di riferimento, dove abitualmente gravita la loro esistenza, dove hanno il domicilio fiscale, o dove qualche associazione ritira la posta e fornisce qualche servizio.

Affinché nessuno possa rimanere escluso dall’iscrizione anagrafica, se proprio nessun luogo può essere individuato per poter iscrivere la persona, questa verrà iscritta nel Comune di nascita.

Anche gli stranieri regolarmente soggiornanti sono sottoposti allo stesso obbligo, ma chiaramente non è applicabile il principio dell’iscrizione presso il Comune di nascita, se sono nati all’estero e non si riesce ad individuare alcun Comune dove iscriverli, caso peraltro più ipotetico che concreto. Anche in questi casi, comunque, il Legislatore ha previsto la soluzione, stabilendo che, se il Comune di nascita è estero, si può individuare quello di nascita di un ascendente, se nato in Italia, altrimenti si ricorre ad un apposito registro gestito dal Ministero dell’Interno, come disposto dall’art. 2 penultimo comma della Legge anagrafica: “Per i nati all'estero si considera Comune di residenza quello di nascita, del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possano applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.”.

L’obbligo di dichiarazione deriva:

  • dall’art. 2 della Legge anagrafica: “E' fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sè e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'articolo 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.”;
  • dall’art. 6 del Regolamento anagrafico che prevede: “Responsabili delle dichiarazioni anagrafiche 1. Ciascun componente della famiglia è responsabile per sè e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela delle dichiarazioni anagrafiche di cui all'art. 13. Ciascun componente può rendere inoltre le dichiarazioni relative alle mutazioni delle posizioni degli altri componenti della famiglia. 2. Agli effetti degli stessi adempimenti la convivenza ha un suo responsabile da individuare nella persona che normalmente dirige la convivenza stessa.

Mentre l’art. 13 del Regolamento anagrafico definisce gli oggetti per i quali bisogna effettuare le dichiarazioni:

  1. trasferimento di residenza da altro comune o dall'estero ovvero trasferimento di residenza all'estero;
  2. costituzione di nuova famiglia o di nuova convivenza, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia o della convivenza;
  3. cambiamento di abitazione;
  4. cambiamento dell'intestatario della scheda di famiglia o del responsabile della convivenza;
  5. cambiamento della qualifica professionale;
  6. cambiamento del titolo di studio”.

I destinatari della sanzione

Da un punto di vista giuridico, deve essere sanzionato chi viola una norma. Poiché la legge prevede che “ognuno renda per sé e per i minori…”, in teoria, se una famiglia di quattro adulti omette di rendere le dichiarazioni anagrafiche, si tratterebbe di quattro sanzioni distinte, mentre in caso di convivenze (conventi, case di riposo, carceri, ...) il comma 2 dell’art. 6 del Regolamento anagrafico prevede che sia il responsabile a rendere le dichiarazioni, e sarà quindi lui il soggetto da sanzionare in caso di omissione.

La procedura

La legge, dunque, attribuisce all’ufficiale d’anagrafe il compito di comminare le sanzioni. Dopo aver inviato l’invito, accertata la violazione e proceduto all’iscrizione d’ufficio, si procede alla redazione dell’apposito verbale sanzionatorio, specificando se al contravventore la violazione sia stata contestata personalmente oppure no. Pertanto l’applicazione delle sanzioni viene quindi riservata a quei casi in cui si riscontra malafede, un intento doloso del cittadino, oppure una colpevole inerzia nell’ottemperare.

L’entità della sanzione

E’ prevista dall’art. 11 della Legge anagrafica: “Chiunque avendo obblighi anagrafici contravviene alle disposizioni della presente legge ed a quelle del regolamento è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con l'ammenda da Euro 25,82 a Euro 129,11, mentre per le persone residenti nei territori dello Stato in seguito ad immigrazione dall'estero, che non hanno provveduto a curare la propria iscrizione e quella delle persone sottoposte alla loro patria potestà o tutela nell'anagrafe del Comune dove dimorano abitualmente o, se non hanno fissa dimora, ai sensi del precedente art. 2, nonché per chiunque consegue l'iscrizione contemporanea nell'anagrafe di più Comuni, si applica l'ammenda da Euro 51,65 a Euro 258,23."

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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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