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VOTO ALL'ESTERO

I cittadini italiani residenti all’estero (regolarmente iscritti all’AIRE), nonchè i cittadini italiani temporaneamente all'estero possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo.

Il voto all’estero per le elezioni politiche nazionali e i referendum è regolato dalla Legge 27 dicembre 2001, n. 459 e dal relativo Regolamento attuativo (D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104), in attuazione degli art. 48, 56 e 57 della Costituzione, che hanno istituito la Circoscrizione Estero.

La Legge 6 maggio 2015, n. 52, (c.d. “Italicum”) ha stabilito che anche i cittadini temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi per motivi di lavoro, studio o cure mediche possono chiedere al proprio Comune di votare all’estero per corrispondenza.

La disposizione avrà effetto per l’elezione della Camera dei Deputati dal 1° luglio 2016, mentre è in vigore da subito per eventuali referendum successivi alla data di entrata in vigore della legge (23 maggio 2015).

Il voto all’estero per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo è invece regolato dalla legge 24 gennaio 1979 n. 18 e dal Decreto-legge del 24 giugno 1994 n. 408 (convertito in legge 3 agosto 1994, n. 483)

Gli elettori italiani residenti all’estero e regolarmente iscritti all’AIRE possono altresì votare per l’elezione dei rappresentanti dei COMITES – Comitati degli italiani all’estero (legge 23 ottobre 2003, n. 286) [Fonte Ministero Estero] .

Approfondimento

Sono elettori della circoscrizione Estero tutti i cittadini italiani residenti all’estero iscritti nelle liste elettorali che abbiano compiuto 18 anni per le elezioni della camera e 25 anni per le elezioni del Senato, che avendo il diritto di elettorato attivo, non hanno esercitato l’opzione per il voto in Italia e non risiedono in Paesi in cui non si può votare per corrispondenza, ai sensi dell’art. 20, comma 1-bis, della legge n. 459/01 [vedi lista].

Comunque negli Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza possono votare con particolari modalità definite con apposita Intesa interministeriale solo gli elettori temporaneamente all’estero di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 4-bis: appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all’estero nello svolgimento di missioni internazionali, elettori di cui all’articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati) e familiari conviventi.

Modalità di voto

Residenti all’estero optanti per il voto in Italia

A ciascun elettore optante pr il voto in Italia i comuni invieranno - ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d. P. R. n. 104/03  - la specifica cartolina-avviso Modello n. 6 (Ref) di colore verde, che sarà diversa da quella (Modello n. 6-bis (Ref) di colore rosso) che dovrà essere inviata agli elettori residenti in Stati in cui non è ammesso il voto per corrispondenza.

Al riguardo, si precisa che, ove gli elettori della circoscrizione Estero abbiano optato tempestivamente per l’esercizio del diritto di voto in Italia e le relative comunicazioni non siano pervenute al comune per mero disguido o errore materiale, gli stessi cittadini potranno, su richiesta, essere ammessi al voto nel comune d’iscrizione, mediante apposita attestazione del sindaco competente, ai sensi dell’art. 32-bis del testo unico in materia di elettorato attivo, approvato con d. P. R. 20 marzo 1967, n. 223. Tale ammissione sarà, ovviamente, subordinata alla verifica del mancato invio, da parte dell’Ufficio consolare competente, del plico contenente il materiale per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza.

Quindi chi essendo residente stabilmente all’estero - iscritto AIRE, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un’apposita dichiarazione su carta libera che riporti:

  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita;
  • luogo di residenza;
  • indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero;
  • indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione.

La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Consolato anche tramite persona diversa dall’interessato ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI (con possibilità di revoca entro lo stesso termine).

Residenti all’estero ed iscritti nell’AIRE, non optanti per il voto in Italia

Riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio da parte della rappresentanza Consolare competente per territorio.

Pertanto, se i suddetti elettori non optanti si presentassero al comune di iscrizione nelle iste elettorali chiedendo di essere ammessi al voto in Italia, tale richiesta non potrà essere accolta, anche al fine di evitare rischi di doppio voto (salvo il caso di segnalazione consolare di non invio all’estero del plico con la scheda dell’elettore).

Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza.

Elettori che per motivo di lavoro si trovano temporaneamente all'estero.

Grazie alle modifiche introdotte con legge 6 maggio 2015, n. 52 alla legge sul voto all'estero (L. 459/2001), per la prima volta anche gli italiani temporaneamente all’estero potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari.

A partire dalle consultazioni referendarie del 17 aprile 2016 gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all’estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani (legge 459 del 27 dicembre 2001, quale modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 52).

Tali elettori che intendano partecipare al voto dovranno far pervenire AL COMUNE d’iscrizione nelle liste elettorali ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI (con possibilità di revoca entro lo stesso termine) una OPZIONE VALIDA PER UN’UNICA CONSULTAZIONE.

L’opzione può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al comune anche da persona diversa dall’interessato (nel sito www.indicepa.gov.it sono reperibili gli indirizzi di posta elettronica certificata dei comuni italiani).

La dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e obbligatoriamente corredata di copia di documento d’identità valido dell’elettore, deve in ogni caso contenere l’indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale, l’indicazione dell’ufficio consolare (Consolato o Ambasciata) competente per territorio e una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti per l’ammissione al voto per corrispondenza:

  • trovarsi per motivi di lavoro, studio o cure mediche in un Paese estero in cui non si è anagraficamente residenti per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale;

  • oppure, essere familiare convivente di un cittadino che si trova nelle predette condizioni [comma 1 dell’art. 4-bis della citata L. 459/2001]).

La dichiarazione va resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), dichiarandosi consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci (art. 76 del citato DPR 445/2000).
Notiziario non periodico di informazione online
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Responsabile Cav. Luigi Albano

Sede: Ilagan (Filippine)

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